Giornalisti respinti dai Centri per Immigrati, per il TAR è violazione della libertà di stampa

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Dopo la condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche il Tar Lazio riapre una delle pagine nere del nostro paese in materia di immigrazione.

Nella recente sentenza  4518/2012 viene confermata l’illegittimità della circolare n. 1305 del 1 aprile 2011 emanata dall’ex ministro dell’interno, Roberto Maroni.

Con tale circolare il Ministero dell’Interno limitava solo ad alcune ONG l’ingresso nei centri per immigrati così motivando “in considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa e al fine di non intralciare le attività loro rivolte, l’accesso alle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, di cui alla circolare n. 1305 del 24 aprile 2007, è consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti organizzazioni: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), Croce Rossa Italiana (CRI), Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save The Children, Caritas, nonché a tutte le Associazioni che hanno in corso con il Ministero dell’Interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con i Fondi nazionali ed europei”.

A partire dai primi giorni di aprile, quindi, le prefetture hanno negato l’accesso a tutti gli altri soggetti non espressamente menzionati nella circolare e tale divieto è stato esteso non solo ai C.I.E. (Centri di Identificazione ed Espulsione) come quello di Roma Ponte Galeria, ma anche ad alcuni C.A.R.A. (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) come il centro Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto a Crotone, il centro di Salina Grande di Trapani e il centro di Brindisi.

Anche deputati e senatori sono stati tenuti fuori dai centri, almeno in un primo momento: solo dopo diversi interventi in Parlamento è stata ripristinata la possibilità nei confronti di individui singoli di avere accesso sia ai Centri di identificazione ed espulsione sia ai Centri di Assistenza per i Rifugiati. Tuttavia, tale possibilità veniva concessa solamente a coloro che ricoprivano la carica di parlamentari europei, deputati e senatori della Repubblica e consiglieri regionali, con incomprensibile ed illegittima esclusione del mondo della stampa.

Il ritorno alla “normalità”, nella pendenza del giudizio promosso dinanzi al Tar Lazio, è stato di fatto reso possibile in virtù delle nuove disposizioni impartite dalla Ministra Cancellieri.

Infatti, a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata dagli on. Turco e Bressa il 13 dicembre 2011 e la risposta del Sottosegretario di Stato, Saverio Ruperto, il neo ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri, con una direttiva indirizzata a tutti i prefetti ha permesso ai rappresentanti degli organi di informazione di accedere ai Cie e ai Cara.

Tre, fondamentalmente, sono motivi sui quali i ricorrenti hanno fondato il ricorso promosso contro il Ministero dell’Interno deducendo l’illegittimità della circolare impugnata:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 21 COST. – ART. 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI – ART. 11 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – MANCATA APPLICAZIONE

La circolare impugnata preclude in modo assoluto e indiscriminato l’accesso ai centri immigrati da parte dei giornalisti, ai quali viene così impedito l’esercizio della propria professione. Il divieto di cui trattasi si traduce, dunque, in una grave forma di ingerenza nell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione del pubblico su questione di carattere generale, che impedisce ai giornalisti di assolvere alla loro fondamentale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri. Tale ingerenza è priva di base legale sia dal punto di vista dello scopo legittimo sia dal punto di vista della proporzionalità. Il generico riferimento ad una presunta situazione di emergenza non è certamente sufficiente a giustificare un divieto assoluto di ingresso ai giornalisti, non sottoposto a limitazioni temporali, specialmente considerando che l’accesso viene consentito senza limitazioni ad altri soggetti pubblici e privati.

2) ECCESSO DI POTERE (ART. 21 OCTIES LEGGE 241/1990) – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Viene addotta un’emergenza presunta in modo assoluto, destinata a valere, quale causa ostativa all’ingresso, “nei confronti di soggetti specificamente menzionati nella circolare a prescindere dalle circostanze in cui l’accesso è richiesto”, e l’accesso è vietato in modo indiscriminato ad alcuni soggetti, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito alla situazione concretamente esistente all’interno del centro. “Se la motivazione del diniego di accesso fosse realmente da ricollegarsi alla … finalità di non arrecare intralcio alle attività prestate a favore degli immigrati nei centri, ai giornalisti dovrebbe essere consentito di accedere in condizioni di tempo o con modalità tali da impedire qualsiasi ostacolo all’autorità presenti all’interno dei centri”. Non sono state comunque avviate indagini “al fine di valutare la sussistenza di una reale ed imperativa esigenza di escludere categoricamente l’accesso ai centri immigrati da parte dei giornalisti, né tantomeno sono state prese in considerazione possibili soluzioni alternative”. “A ciò si aggiunga che la circolare non si preoccupa neppure di circoscrivere la durata temporale del divieto”.

3) ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRI PROFILI: IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE AL CARATTERE DISCRIMINATORIO DEL DIVIETO DI ACCESSO; CONTRADDITTORIATA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA

Il disposto della circolare determina una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione. I criteri impiegati per l’individuazione dei soggetti cui l’accesso è consentito in via esclusiva sono assolutamente arbitrari e, comunque, il consenso all’accesso “a tutte le associazioni che hanno in corso con il Ministero dell’Interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza … tradisce in modo evidente l’inesistenza di situazione di emergenza tale da comportare la sospensione generalizzata degli accessi ai centri”.

Nel caso di specie, sono emerse numerose e gravi criticità non solo in relazione al rispetto dei diritti di informazione (espressamente tutelati dall’art. 21 della Costituzione>), sui quali sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici del Tar Lazio, ma anche con riferimento alle difficoltà frapposte agli avvocati per un tempestivo accesso nei centri di detenzione amministrativa che hanno di fatto vanificato l’esercizio dei diritti di difesa (sanciti dagli artt. 24 e 113 Costituzione) degli immigrati irregolari, sottoposti alle procedure di allontanamento forzato, e dei richiedenti asilo. Infatti, la blindatura forzata dei centri ha reso più difficile, e ai limiti dell’impossibile, la nomina di un avvocato di fiducia.

Sul punto, il commento del Prof. Fulvio Vassallo Paleologo dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, docente di Diritto di asilo all’Università di Palermo, offre lo spunto per riflettere su ulteriori aspetti, direttamente connessi alla circolare in questione, e sui quali i giudici del Tar non si sono pronunciati: “Per quanto riguarda i Cara, è illegittimo vietare l’accesso ai giornalisti. I centri di accoglienza non sono chiusi, i richiedenti asilo possono uscire e allora non si capisce perchè non possono entrare i giornalisti. Il fatto che la circolare richiami congiuntamente i centri di accoglienza e quelli di identificazione e di espulsione, conferma la trasformazione in atto delle strutture di accoglienza in centri di detenzione. L’aspetto più grave svelato dal divieto d’accesso per la stampa è proprio questa assimilazione tra Cara e Cie, che al contrario sono strutture giuridicamente diverse. Nei Cara infatti sono ospitati i richiedenti asilo in attesa che la commissione territoriale competente esamini la loro domanda di protezione internazionale”.

Se da una parte era, dunque, evidente l’ostacolo all’esercizio della professione giornalistica rappresentato dalla circolare ministeriale “tanto più ove si tenga conto che ogni soggetto abilitato alla stessa deve essere ritenuto libero di determinarsi come meglio crede nella scelta delle materie di cui interessarsi, delle modalità di acquisizione delle informazioni e degli articoli da predisporre e pubblicare, pur sempre nel rispetto delle libertà altrui”, dall’altra, nulla è, invece, emerso in relazione al diritto di difesa degli immigrati che è stato notevolmente compromesso, se non addirittura cancellato.

Per il Tar Lazio, “la stampa – la quale ricomprende anche il “diritto di cronaca” – costituisce, dunque, espressione di una libertà costituzionalmente garantita e riconosciuta anche a livello internazionale, ossia della libertà di manifestazione del pensiero, la cui funzione sociale viene costantemente affermata, ravvisandola nel potere-dovere del giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone

La libertà di stampa – osservano ancora i giudici – svolge un ruolo fondamentale nel dibattito democratico, tale da non sopportare l’introduzione di limiti atti a restringerla, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allorchè questa ha affermato che i giornali sono i così detti “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie, risultando pacifico l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica, onde critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate”.

In particolare, nel caso in esame, la circolare impugnata è risultata “idonea ad interferire negativamente sul pieno esercizio della libertà di stampa”, anche se le limitazioni dalla stessa illegittimamente imposte abbiano inciso in termini diretti non tanto sulla libertà di esternazione delle notizie quanto piuttosto sulla corretta acquisizione di queste ultime, a scapito del risultato finale e della corretta e piena informazione del pubblico.

Qui il testo integrale della sentenza del Tar Lazio n. 4518 del 18/05/2012

 

Giuliana Gianna

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