Cassazione, è razzismo inviare lettere discriminatorie, anche se private

Redazione 23/05/12
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19265 del 21 maggio scorso, ha sancito il principio secondo il quale scatta l’aggravante delle finalità di discriminazione a chi minaccia il personale dell’ente per odio razziale, anche se lo fa in una missiva privata non destinata a terzi.

La Suprema Corte, confermando l’orientamento giurisprudenziale che nel tempo è andato consolidandosi, non ha escluso l’aggravante della finalità di discriminazione osservando che “per la configurazione dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (D.l. 122/1993, articolo 3, conv. in L. 205/1993), non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno e a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe a escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui razione lesiva si svolga in assenza di terze persone. La circostanza aggravante è configurabile, inoltre, quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente”.

Sulla base di queste motivazioni i giudici supremi hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un uomo contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Trieste per i reati di procurato allarme per l’Autorità e minacce aggravate da motivi di odio etnico, in danno dell’Istituto Giuliano di storia, cultura e documentazione. L’imputato aveva inserito infatti in una lettera inviata all’ente, polvere bianca con riferimento alla sostanza tossica dell’antrace e delle frasi contenenti riferimenti di odio razziale ed etnico.

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione

 

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