Apple, il Tar Lazio conferma la multa dell’Antitrust

Redazione 22/05/12
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Con le sentenze n. 4457, 4456 e 4455 depositate il 16 maggio 2012, la prima sezione del TAR Lazio, presieduta da Roberto Politi, ha rigettato i tre ricorsi che Apple aveva promosso avverso le sanzioni pecuniarie per complessivi 900.000 Euro che l’Antitrust aveva inflitto lo scorso dicembre alla multinazionale di Cupertino.

Sono state, pertanto, accolte le richieste di Altroconsumo, costituitasi nei tre giudizi in rappresentanza dei consumatori.

Il provvedimento in questione – oggi pienamente confermato dai Giudici Amministrativi romani – sanzionava due distinte pratiche commerciali scorrette di Apple, relative alla commercializzazione in Italia di “AppleCare Protection Plan“, la garanzia aggiuntiva a pagamento sui prodotti hardware marchiati con la mela morsicata.

Queste le pratiche scorrette, così come sintetizzate dal Garante:

1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;

2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.

Va segnalato per completezza, che il Tar, nel confermare le sanzioni pecuniarie, ha accolto parzialmente uno dei tre ricorsi – quello promosso da Apple Sales International – per la parte in cui la ricorrente chiedeva la modifica dell’ordine di adeguamento della dicitura da apporre sulle confezioni AppleCare Protection Plan.

Ed infatti, il Collegio, sostituendosi all’Autorità (siamo, infatti, in materia di giurisdizione estesa al merito, ai sensi art. 134 comma 1 lett. c, del Codice del Processo Amministrativo) ha ritenuto che la dicitura corretta dovesse essere soltanto la seguente “nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto il consumatore ha comunque il diritto alla garanzia del venditore che prevede tra l’altro la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto (Art. 130 del Codice del Consumo)”, disponendo l’eliminazione dell’ulteriore inciso originariamente imposto dall’Agcm “delle indicazioni numeriche circa la durata del periodo di assistenza acquistato con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità”, in quanto, secondo il Collegio, non necessario ai fini della tutela del consumatore a determinarsi consapevolmente.

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