Contatti telefonici reiterati, per la Cassazione è stalking

Redazione 19/04/12
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E’ configurabile il reato di stalking anche se le molestie avvengono tramite ripetuti contatti telefoni. E non è rilevante ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione della colpevolezza il fatto che il molestatore telefonico fosse ubriaco.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 14997 del 18 aprile 2012, che respinge il ricorso di un 45enne piemontese contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, pur rideterminando in melius la pena rispetto a quella emessa dal Tribunale, lo aveva condannato per i reati di maltrattamento e di atti persecutori nei confronti della moglie.

La difesa del ricorrente lamentava la totale irrilevanza dei continui contatti telefonici dell’uomo nei confronti della donna ai fini della configurabilità del reato di stalking, sottolineando anche come nella sentenza di condanna non si fosse tenuto conto dell’incapacità di intendere e di volere dell’uomo dovuto all’abuso di alcol.

Secondo la quinta sezione penale della Suprema Corte, il reato di atti persecutori, e quindi le molestie, “possono essere consumate anche (persino) attraverso reiterati contatti telefonici”.

Nel nostro ordinamento le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni). Il comma 1 dell’art. 612 bis c.p. stabilisce infatti che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.

Alla norma generale si affiancano alcune norme accessorie, che prevedono l’aumento di pena in caso di recidiva o in caso di vittima minorenne. Lo stalking costituisce anche aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale.  Inoltre ai casi di stalking si estende la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. La fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d’ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.

Uno degli aspetti più discussi della disciplina dello stalking, riguarda la durata della molestia ai fini della configurabilità del reato e dunque della punibilità del reo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il reato di cui all’art. 612 bis c.p. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia“.

 

Qui il testo integrale della sentenza n. 14997 depositata il 18 aprile 2012

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