Il Consiglio di Stato può sindacare l’operato del CSM

Redazione 09/03/12
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Il giudice amministrativo può annullare la delibera del Consiglio superiore della magistratura che affida un incarico direttivo a un magistrato, quando riscontra il vizio di eccesso di potere.

Nel caso specifico il Consiglio di Stato aveva ravvisato un’insufficienza e una contraddittorietà logica nella valutazione comparativa dei curricula dei concorrenti.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 3622/2012, depositata ieri, rigettando il ricorso del Csm.

Nel 2008 l’organo di autogoverno della magistratura aveva nominato il nuovo presidente della Corte d’Appello di Perugia, dunque un ruolo direttivo, scegliendo un candidato con esperienza specifica inferiore rispetto ad un altro candidato. In particolare, il Csm aveva privilegiato la pregressa esperienza di magistrato requirente di un candidato rispetto alla maggiore esperienza di servizio dell’altro.

L’escluso presentava così ricorso al TAR Lazio, impugnando la nomina del nuovo presidente della Corte d’appello di Perugia per eccesso di potere e per aver ignorato le sue più adeguate attitudini al ruolo in concorso. Tuttavia il giudice amministrativo di prime cure rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse . In appello, invece, il Consiglio di Stato, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente e annullava il provvedimento del CSM, permettendo così al candidato escluso di proporre l’azione per il risarcimento del danno nonché la ricostruzione giudiziale della sua carriera.

Avverso tale sentenza il CSM proponeva quindi ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione, lamentano l’indebita invasione del giudice amministrativo nella sfera riservata al giudice di merito.

Le Sezioni unite, nel precisare quale giurisdizione amministrativa debba prevalere, affermano che il controllo giurisdizionale sull’attività dell’autorità amministrativa deve rispettare degli equilibri che, anche se a volte sono molto sottili, non sono comunque “mai inesistenti“: in particolare, “occorre riuscire a cogliere la linea di discrimine tra l’operazione intellettuale consistente nel vagliare l’intrinseca tenuta logica della motivazione dell’atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell’attività amministrativa di cui si discute”.

Ne deriva quindi che “l’insindacabilità della valutazione discrezionale dell’amministrazione a opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l’illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta“.

Per la Suprema Corte, il Consiglio di Stato aveva il potere di procedere alla comparazione valutativa dei due candidati per apprezzare se la scelta del Csm fosse adeguatamente motivata o meno, e dunque fondata su circostanze tali da non incorrere nel vizio di eccesso di potere nella scelta.

Da qui, la pronuncia della Suprema Corte secondo cui “non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall’amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio ed eccesso di potere, desunto dall’insufficienza e dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il Csm ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione dei contrapposti candidati».

Qui il testo integrale della sentenza n. 3622/2012 della Corte di Cassazione

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