Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali

Redazione 24/01/12
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1. L’evoluzione normativa e il rinnovato ruolo della Corte dei conti 2. Gli ulteriori sviluppi 2.1. La legge 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica 2.2. La legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale 2.3. Il nuovo sistema premiale e sanzionatorio 3.  Conclusioni

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Il nuovo sistema premiale e sanzionatorio (estratto da qui)

L’ottavo e ultimo decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (Legge n.42/2009) introduce la piu’ rilevante novità in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Uno dei profili d’interesse che si ricava infatti dalla lettura del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 avente per oggetto “premi e sanzioni” riguarda la previsione di un “inventario di fine legislatura” e dell’inventario di fine mandato provinciale e comunale, nonché la previsione di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni che conseguono al mancato rispetto del patto di stabilità: tra le sanzioni previste vi è anche la riduzione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

In altri termini, il provvedimento, diretto a rafforzare la responsabilizzazione, la trasparenza e l’effettività del governo delle autonomie territoriali, individua nella relazione di fine legislatura, o mandato, che costituisce un rendiconto finale dell’attività svolta, un vero e proprio strumento pubblico di controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive elezioni:in guisa che l’accertamento sul versante finanziario demandato alla Corte in sede di controllo vede accresciuto di molto il principio della responsabilità nell’ambito della pubblica amministrazione, colpendo sul piano personale comportamenti non coerenti con i principi piu sopra enunciati; gli effetti sanzionatori ,rivolti agli amministratori degli enti che non rispettino i predetti obiettivi, sono molto pesanti, giungendo fino all`incandidabilità per dieci anni degli stessi.

E’ di particolare rilievo, in questo quadro evolutivo sin qui tracciato, il potere attribuito alla Corte dei conti in sede di controllo dall’articolo 6, comma 2 – qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, la violazione degli obiettivi di finanza pubblica, o squilibri del bilancio in grado di provocare il dissesto – di indicare al medesimo ente locale l’adozione, entro un congruo termine, delle misure correttive necessarie per il conseguimento dell’equilibrio finanziario. Nel caso in cui queste misure vengano disattese, la norma prevede una procedura che, accertato l’inadempimento, dovrà trasmettere gli atti al Prefetto, ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente locale. In tal modo la dichiarazione dello stato di dissesto effettuata dal Prefetto viene correlata alle risultanze dei controlli effettuati dalla Corte dei conti.

Si tratta di un’innovazione ordinamentale di estrema rilevanza; il legislatore, difatti, nel chiaro intento di rendere più concreto il risanamento delle amministrazioni in crisi, ha affidato ad autorità esterne (Corte dei conti e Prefettura) l’accertamento della situazione di dissesto, misura alla quale vanno collegate le nuove sanzioni nei confronti degli amministratori locali previste dal citato decreto legislativo (art. 6, comma 1). In questo caso, il ruolo della Corte viene inserito nel meccanismo sanzionatorio che può portare alla deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente ad opera del Prefetto.

Qui la versione integrale dell’articolo

Tessaro Tiziano

Magistrato della Corte dei Conti

Redazione

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