Il Senato se ne frega…

Redazione 22/12/11
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Quel che non ha osato fare la Camera dei Deputati, osa fare invece il Senato della Repubblica.

Con tanti saluti al bicameralismo perfetto. Un bicameralismo perfetto, ma difettoso. Un bicameralismo che ormai rasenta la ridicolezza del superfluo.

Non sempre un’età più adulta coincide con la saggezza delle scelte. E non sempre i vecchi hanno qualcosa da insegnare.

I vecchi saggi (?) del Senato hanno dato ieri un pessimo esempio. Di senso dello Stato, di rispetto delle Istituzioni, di responsabilità politica. Niente di nuovo, dunque. Se non fosse per l’odiosa riprovevolezza della quaestio iuris.

La giunta per le elezioni del Senato ha deciso ieri di non conformarsi alla sentenza 277/2011 della Corte Costituzionale con la quale veniva sancita l’incompatibilità tra l’incarico di parlamentare e quello di sindaco di Comuni con oltre 20mila abitanti.

Una pronuncia pesante quanto tutto Palazzo Madama. Inquilini (abusivi, stante la falsa democraticità della legge elettorale che li ha portati sin lì) compresi.

La Consulta era stata invocata per sancire l’incostituzionalità della legge n. 60 del 1953 che impediva ai sindaci di candidarsi in parlamento, ma consentiva invece il procedimento opposto. E chiare e fresche e dolci furono le parole sentenziate: incompatibilità all inclusive sia.

Voglio dire, una sentenza della Corte Costituzionale, mica un editoriale di *********!

Una sentenza comunque neanche troppo originale, dato che la c.d. Manovra-bis di Ferragosto (DL 138/2011) aveva già stabilito l’incompatibilità, dal prossimo mandato, tra lo status di parlamentare o ministro e quello di sindaco dei Comuni con più di 5000 abitanti.

Solo una settimana fa, il 14 dicembre, la giunta per le elezioni della Camera dei deputati si era invece adeguata alla pronuncia dei giudici costituzionali, obbligando alcuni deputati ad effettuare la fatidica scelta.

Ma il Senato se ne frega… e così, ritrovando un amore che si pensava perduto, Lega e Pdl decidono di salvare il posto a ********, sindaco di Molfetta, e a *******, sindaco di Afragola. Almeno fino alla fine di questa legislatura. Dalla prossima legislatura, i doppi incarichi dovrebbero restare solo un triste ricordo di una vergognosa prassi istituzionale.

Mi spiace, onorevoli deputati. Siete figli di un legislatore minore, voi che siete stati obbligati a optare, voi che avete conferito dignità di “legge” ad una sentenza della Consulta.

Un comportamento, quello del Senato, politicamente scorretto, ma, ahimè, probabilmente giuridicamente ineccepibile. La maggioranza fa infatti notare come una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9151 del 2008, abbia precisato che gli atti adottati dalla Giunta per le elezioni hanno natura giurisdizionale, e pertanto la competenza sulle incompatibilità sia una prerogativa esclusiva del Parlamento.

Di seguito, il poco onorevole verbale di seduta dell’ancor meno onorevole giunta per le elezioni del Senato della Repubblica:

Legislatura 16º – Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari – Resoconto sommario n. 103 del 21/12/2011

VERIFICA DEI POTERI

Esame degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 in materia di incompatibilità

Il Presidente ******* ricorda che la Giunta nella seduta del 7 dicembre scorso ha respinto a maggioranza la proposta – adottata pure a maggioranza dal Comitato incaricato di svolgere l’istruttoria sulle cariche rivestite dai senatori – di procedere all’audizione di esperti in materia di diritto costituzionale.

Il senatore BALBONI (PdL) ritiene che una sentenza additiva della Corte Costituzionale non possa intervenire sui rapporti in essere – modificando una decisione della Giunta passata in giudicato -, ma soltanto su vicende successive o comunque non ancora valutate dalla Giunta stessa. Il senatore ***********, del resto, si è dimesso per evitare di essere dichiarato decaduto come sindaco a seguito dell’azione popolare intentata nei suoi confronti. La Giunta, dunque, deve esprimersi nel senso che la sentenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità non può avere effetti sulla condizione dei senatori ********* e *******. Per quanto riguarda invece i presidenti di provincia, cioè una tipologia di carica cui la sentenza anzidetta non fa alcun cenno, saranno necessari altri approfondimenti.

Secondo il senatore SANNA (PD) la pronuncia della Corte supera le argomentazioni che fondano la giurisprudenza parlamentare inaugurata nel 2002 – quando fu capovolto il principio della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità – e ribadita anche nella corrente legislatura con decisioni assunte a maggioranza. La giurisprudenza parlamentare, già modificata in quell’occasione, deve mutare nuovamente e tornare alle valutazioni originarie della Giunta assumendo una posizione costituzionalmente orientata. Se la Giunta del Senato – le cui decisioni, peraltro, sono di natura amministrativa e non giurisdizionale – non accertasse anche nei casi in esame l’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ne deriverebbe un contrasto con la decisione assunta nei giorni scorsi dalla Camera dei deputati, con inevitabile caduta di credibilità del Parlamento di fronte all’opinione pubblica. Per questi motivi il Gruppo del Pd non parteciperà a un’eventuale votazione che ponesse il Senato in difformità con la sentenza della Corte costituzionale.

Il senatore SARRO (PdL) condivide le argomentazioni svolte dal senatore *******. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 9151 del 2008 ha precisato che gli atti adottati dalla Giunta hanno natura giurisdizionale. Nella fattispecie in esame la Giunta, affrontando più volte la questione, si è espressa sulla base della normativa allora vigente e con pronunce di carattere definitivo che rientrano pertanto nell’ambito indicato dalla Cassazione; aderendo alla tesi contraria si attribuirebbe alla sentenza della Corte un anomalo effetto retroattivo, applicato a situazioni giuridicamente definite, e si lederebbe la dignità del Parlamento.

         Il senatore MAZZATORTA (LNP) osserva che la sentenza n. 277 della Corte costituzionale è intervenuta in una materia coperta dalla riserva di legge e dunque richiedeva un atteggiamento di prudenza rispettoso dell’autonomia del Parlamento. Tale sentenza non può avere un effetto retroattivo ma spetta al Parlamento intervenire sui rapporti in essere secondo principi di ragionevolezza e buon senso. È anzi auspicabile che il Senato, eletto su base regionale, valuti l’opportunità di favorire un’osmosi fra le cariche rivestite in enti territoriali locali e quelle a carattere nazionale.

         Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che la Giunta debba prendere atto dell’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, restituendo coerenza al sistema delle ineleggibilità dei parlamentari. La pronuncia della Corte ha introdotto nell’ordinamento una specifica norma e non può valere la considerazione che si è in presenza di diritti acquisiti o di aspettative legittime, perché la Giunta decide sempre allo stato degli atti.

Secondo il senatore CASSON (PD) la pronuncia della Corte introduce nell’ordinamento una specifica norma, che colma doverosamente una lacuna normativa. La sentenza della Corte di Cassazione citata dal senatore ***** non si applica alla fattispecie in esame, dove non si è in presenza di una sentenza passata in giudicato ma di una decisione assunta dalla Giunta allo stato degli atti. Non vi può essere conflitto fra il Parlamento e la Corte costituzionale, che è sempre giudice di ultima istanza e la cui sentenza deve fornire alle Camere la necessaria base interpretativa per intervenire.

         Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge A.S. n. 1630 prevede l’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, riprendendo una giurisprudenza della Giunta modificata solo nel 2002. Le considerazioni ivi contenute valgono a maggior ragione dopo la sentenza n. 277 della Corte costituzionale, che ha delineato un perimetro all’interno del quale deve muoversi la Giunta del Senato e alla quale ha già dato seguito la Giunta della Camera dei deputati, accertando quasi all’unanimità l’incompatibilità fra le due cariche anzidette. Una eventuale votazione che si ponesse in contrasto con questo percorso creerebbe una contraddizione fra le posizioni delle due Camere, colpirebbe la sensibilità dell’opinione pubblica, già acuta sul punto, e aprirebbe una ferita istituzionale fra i diversi schieramenti presenti in Giunta. In quel caso egli uscirebbe dall’Aula e non parteciperebbe al voto.

         Il senatore SARO (PdL), nel concordare con il senatore *******, sottolinea la complessità e la delicatezza della questione, che rappresenta uno snodo politico significativo. La proposta sostenuta dalla sua parte politica, infatti, non intende rappresentare un elemento di rottura con altre forze politiche bensì porre le basi per affrontare in un clima di dialogo il tema delle ineleggibilità dei parlamentari e ricercare nuove soluzioni legislative che non mortifichino il Parlamento, ma restituiscano ad esso legittimità e orgoglio.

         Il senatore SANNA (PD) ribadisce che i senatori del Gruppo del Pd abbandoneranno l’Aula.

         Il senatore LI GOTTI (IdV) dichiara che anche i senatori dell’Italia dei Valori usciranno dall’Aula e non prenderanno parte alla votazione.

         Il senatore MAZZATORTA (LNP) osserva che la decisione che verrà assunta sarà molto ponderata, anche perché la Giunta vi ha dedicato ben sei sedute.

         Il PRESIDENTE  invita il Vice presidente ******* ad assumere la presidenza ed esce dall’Aula.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del senatore ******* di non estendere anche alle fattispecie su cui la Giunta si è già pronunciata – vale a dire la situazione dei senatori ********* e ******* – gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 in materia di incompatibilità.

         La seduta termina alle ore 13.50.

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