Doppia carica politica, doppio no della Corte Costituzionale

Redazione 16/11/11
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La Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi della compatibilità dei doppi incarichi politici. Con la decisione n.277/2011 (vedi a riguardo l’articolo pubblicato il 24 ottobre) aveva stabilito che c’è incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, accogliendo il ricorso presentato contro Raffaele Stancanelli, sindaco di Catania e allo stesso tempo senatore del Pdl.

Ora con la sentenza n.294/2011 depositata il 9 novembre scorso la Consulta boccia il doppio incarico di deputati regionali siciliani che ricoprono anche il ruolo di presidenti o assessori provinciali, accogliendo  nuovamente il ricorso contro il doppio incarico deputato regionale-presidente della Provincia di Caltanissetta di Giuseppe Federico.

In particolare, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Il cumulo tra la carica elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità – spiegano i giudici – in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell’Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell’ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l’eletto è parte”.

Se tali ragioni valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune (sentenza n. 143 del 2010) – aggiungono – esse valgono, a fortiori, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l’ufficio di presidente o assessore provinciale”.

La sentenza  dichiara anche  l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, “Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”.

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