La tutela dell’opera multimediale

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La definizione di opera multimediale non può prescindere da una indagine etimologica.

Con il termine “media” si intendono, comunemente, i mezzi di comunicazione di massa: stampa, radio, televisione e, recentemente, Internet.

Il concetto di multimedialità riferito ad un’opera dell’ingegno, ha riguardo proprio alla coesistenza e combinazione, in un unico prodotto, di opere di generi diversi (immagini, testi, parole e suoni) e tradizionalmente fruite attraverso “media” differenti. Tale coesistenza è resa possibile dalla traduzione delle diverse opere in un formato omogeneo, quello digitale; la loro amministrazione simultanea, invece, da un software cosiddetto “di gestione”.

L’opera multimediale, infatti, assurge al rango di bene tutelabile dall’ordinamento per il solo fatto di assemblare insieme e rendere fruibili, in modo differente rispetto al passato, intere opere o parti di esse già esistenti e tutelate singolarmente.

Per di più, autore dell’opera multimediale sarà l’“assemblatore”, colui cioè che ha reso possibile la coesistenza delle diverse parti, mentre gli autori di queste ultime continueranno ad essere considerati tali.

La pubblicazione di un’opera multimediale sul web, resa possibile proprio dal processo di digitalizzazione, non cambia né la natura della stessa, né il senso di quanto appena detto.

Anzi, le considerazioni sulla necessaria interattività delle opere multimediali, in Internet, risulta addirittura rafforzata: caratteristica del web, fondamento quasi della sua esistenza, è l’ipertestualità, e cioè la comunicazione diretta – attraverso porte denominate links – fra le varie pagine, sezioni o siti che lo costituiscono.

Un particolare tipo di opera multimediale, costituita da grafica, immagini, testi e suoni combinati fra di loro in modo da risultare interattivi, è proprio il sito web.

Quanto al fondamento della tutela l’opera multimediale soggiace alla seguente disciplina: le singole parti che la compongono godono di tutela autonoma ed indipendente rispetto al tutto.

La grafica di un sito, per fare un esempio non rientrante nelle categorie “tipiche” di opere dell’ingegno, se originale, è meritevole di tutela come qualsiasi altra immagine artistica compresa nella elencazione dell’art. 2 della Legge 633/1941.

Qualche parola in più deve essere spesa riguardo alla tutela dell’opera telematica quale opera unitaria ed autonoma rispetto alle sue parti.

La dottrina si è sforzata, nel tempo, di ricondurre l’opera telematica a generi di opere diversi fra loro al fine di estendervi la tutela per queste ultime positivamente prevista. La si è accostata di volta in volta all’opera audiovisiva o cinematografica, più realisticamente ai programmi per elaboratore (sulla base della considerazione che essa è, comunque, il risultato di un’attività di programmazione) e alla categoria delle banche di dati, considerate «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

In realtà queste operazioni di estensione analogica non sono necessarie, in quanto è possibile trovare una tutela specifica ricorrendo alle qualificazioni tipiche delle opere dell’ingegno previste dalla Legge 633/1941 in base alla struttura soggettiva delle stesse: opere comuni e opere collettive.

Le modifiche apportate dalla legge n. 248 del 2000 e da successivi provvedimenti agli articoli 171-bis, comma 1, e 171-ter della legge n. 633 del 1941 hanno lasciato inalterato il precetto penale: così, l’articolo 171-bis punisce chi per trarne profitto (concetto più ampio del fine di lucro, che quindi comprende in sé) abusivamente duplica o detiene a scopi commerciali “programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S1AE”, mentre l’articolo 171-ter, lettera c), con riferimento alla precedente lettera b) punisce chi detiene per la vendita o la distribuzione opere multimediali.

Stante la permanente punibilità del fatto contestato, il caso di condanna trova applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del c.p., la pena di cui al vecchio testo delle norme citate perché più favorevoli al reo.

Nel caso in cui, quindi, l’opera sia il risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene, in comune, a tutti i coautori (art. 10).

Se invece essa è costituita “dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine…”, i diritti sul lavoro spettano al coordinatore dell’opera “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte” (combinato disposto degli artt. 3 e 7, nonché dell’intero Capo IV, sez. II della stessa Legge).

L’ipotesi in cui il coordinatore del lavoro sia anche l’autore delle singole parti costituenti l’opera è di ancor più facile soluzione e non desta particolari problemi interpretativi.

Insomma, la soluzione è da ricercare, di volta in volta, nelle peculiarità di ogni singola situazione, determinando conseguentemente il tipo di tutela da applicare in base alla natura dell’opera e delle sue singole parti.

Anche dunque per le opere multimediali può in parte ripetersi quanto detto sull’oggetto “banca dati”, trattandosi di un’opera di cui non è facile individuare una definizione che vada al di là di un connotato – quello della multimedialità – che, configurando una convergenza e fruibilità di più medium, finisce per complicare le cose, piuttosto che contribuire a risolverle.

Per multimedialità, infatti, s’intende, in prima approssimazione: la compresenza di media diversi che si integrano per creare un unico messaggio veicolato da strumenti differenti in relazione interattiva con l’utente.

Per la tutela si fa riferimento, come accennato, alla disciplina del diritto d’autore, con l’interrogativo se un’opera multimediale sia o meno una banca dati.

La soluzione negativa pare preferibile, posto anche l’indiretto riconoscimento dell’autonomia di tali “opere”, come risulta dalla “citazione” contenuta negli artt. 171-ter e 181-bis della l.d.a., come modificata dalla l. 248/2000.

Definita l’opera multimediale come un prodotto di “combinazione” di vari elementi è alla disciplina di questi ultimi che occorre anche fare riferimento per i contratti relativi alla realizzazione di un’opera multimediale. Per la realizzazione di tale opera, dovranno essere acquisiti i diritti relativi ai testi, suoni, immagini, al software, etc.

La risultante è la stessa della realizzazione di un’opera antologica, in cui le varie parti, pur combinate nell’originalità del risultato finale, possono essere considerate separatamente.

Tuttavia uno dei dibattiti attualmente in corso riguarda proprio la possibilità e l’opportunità di dare una definizione giuridicamente fondata alla nuova categoria di “opere multimediali” e di stabilire la tutela specifica che ad essa vada accordata.

Michele Iaselli

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