Polizza RC auto: ecco le clausole da tenere d’occhio

Massimo Quezel 10/10/16
Scarica PDF Stampa
L’incidente stradale è, statisticamente, un evento eccezionale per l’automobilista. Quando ci mettiamo al volante difficilmente consideriamo un’eventualità realizzabile il rimanere vittima di un sinistro.

La nostra mente preferisce andare agli impegni della giornata o alle cose da fare una volta giunti a destinazione. C’è, in altre parole, un vero e proprio rifiuto dell’idea di poter essere coinvolti in un sinistro, soprattutto se osserviamo una guida prudente e particolarmente attenta alle norme del codice della strada.

Ecco perché la stragrande maggioranza delle persone considera la polizza RC Auto una sorta di tassa annuale, quasi fine a sé stessa, e non come un servizio finalizzato, in ultima analisi, a proteggere lo stesso automobilista.

Il motivo per cui è previsto, sin dal 1969, l’obbligo di copertura assicurativa è garantire a chi rimane vittima di un sinistro di vedere soddisfatta la propria pretesa risarcitoria a prescindere dall’effettiva disponibilità economica di chi ha torto nell’incidente, in quanto ne risponderà direttamente la compagnia di assicurazioni. Si tratta, pertanto, di un servizio assolutamente essenziale.

Ciononostante resta confermata tra gli automobilisti la generalizzata convinzione che il premio annuale RC Auto sia una sorta di imposta, idea che viene avvalorata, purtroppo, anche da un certo modo di fare informazione pubblicitaria da parte dei tanto utilizzati comparatori online di tariffe.

Intendiamoci, sono strumenti utilissimi se usati nel modo giusto, ma se chi li consulta fa riferimento esclusivamente al confronto tra i prezzi, non possono che fornire una informazione parziale e, pertanto, inadeguata ad una scelta realmente consapevole del prodotto assicurativo che si va ad acquistare.

Non dovrà, quindi, essere il banner che ci consiglia di risparmiare sulla polizza o la promessa di ottenere il prezzo più basso sul mercato a costituire l’unica variabile determinante per la nostra scelta, ma dovremo conoscere il più possibile nel dettaglio i servizi che le varie compagnie si impegnano a mettere a nostra disposizione, specie in caso di sinistro.

E per fare questo, a mio parere, è sempre meglio rivolgersi ad una persona in carne ed ossa, e non ad un sito su internet. Se si preferisce cercare le informazioni utilizzando la rete (che ha il vantaggio di offrire immediatamente un ventaglio di proposte confrontabili, anche nel dettaglio, in tempo reale) si dovrà fare molta attenzione in quanto è alta la probabilità di incappare in termini tecnici o concetti solitamente riservati agli addetti ai lavori, che richiederanno pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti e ricerche.

Rinnovo Polizza Auto? Ecco a cosa fare attenzione

Di seguito vi elenco alcuni delle clausole da tenere d’occhio se siete prossimi al rinnovo della polizza RC Auto. Tali clausole sono solitamente contenute nei fascicoli informativi di ogni proposta (dette anche condizioni generali di assicurazione) che purtroppo spesso non vengono nemmeno sfogliati dal consumatore. Vediamole, pertanto, insieme.

Bonus/malus o franchigia?

Si tratta delle due modalità con le quali viene stabilito il costo del premio. La pratica bonus/malus (prevista nella quasi totalità delle polizze RCA) prevede una variazione del costo di rinnovo in funzione della “condotta” dell’assicurato, il quale subirà un aumento del premio qualora, durante l’anno, dovesse causare uno o più sinistri, oppure verrà “premiato” pagando di meno se non causerà nessun sinistro.

Se prevedibile, meglio inserire la clausola “bonus protetto”, che permette di non considerare il primo sinistro causato nella rimodulazione del premio successivo. La polizza con franchigia, invece, prevede una contribuzione da parte del cliente al risarcimento degli eventuali danni causati. In caso di sinistro, pertanto, sarà tenuto a pagare una quota del risarcimento, stabilita dallo stesso contratto assicurativo.

La clausola di rivalsa

Bisogna prestare particolare attenzione a questa importante condizione, solitamente prevista per ridurre il costo finale del premio. La clausola di rivalsa prevede l’esclusione della copertura e la conseguente rivalsa nei confronti dell’assicurato nel caso in cui il sinistro si verifichi in particolari situazioni. In altre parole la compagnia paga il risarcimento a chi è dovuto, ma pretende poi lo stesso importo dall’assicurato. Solitamente si tratta di circostanze di una certa gravità, come la guida in stato di influenza da sostanze stupefacenti o di alcool, o la non abilitazione alla guida del conducente.

Meglio, comunque, spendere qualche decina di euro in più e scegliere una polizza senza clausola di rivalsa.

Esistono poi polizze dove l’esclusione della copertura è prevista anche in casi come la giovane età (e presunta minore esperienza di guida) del conducente, solitamente fissata a 25 anni (polizza “a guida esperta”). In altri casi ancora la polizza prevede la clausola “a guida esclusiva”, ovvero offre le garanzie previste solo nel caso in cui il conducente del veicolo sia il contraente della polizza stessa e nessun altro.

Pertanto se l’auto venisse utilizzata da una persona diversa (un famigliare, un amico, un collega) la polizza non si attiverebbe in caso di incidente e la compagnia potrebbe rivalersi di quanto pagato al danneggiato sul titolare del contratto, totalmente o parzialmente.

Pertanto se si tratta dell’auto di famiglia o se si hanno figli magari neopatentati che potrebbero usare la vettura, sarà fondamentale scegliere una polizza “a guida libera”.

Carrozzeria convenzionata. Vantaggio per il cliente o per l’assicurazione?

Spesso la compagnia prevede nel contratto RCA l’obbligo, da parte del cliente, di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la stessa assicurazione, offrendo quindi il cosiddetto “risarcimento in forma specifica” del danno materiale. In altre parole, in caso di sinistro per il quale sia dovuto il risarcimento, la compagnia non invierà un assegno affinché il danneggiato possa pagare le spese di riparazione precedentemente documentate, ma chiederà allo stesso di rivolgersi ad una carrozzeria appartenente al proprio circuito convenzionato, e tale carrozzeria verrà pagata direttamente dalla compagnia.

Sulla carta questo appare essere un servizio a vantaggio del cliente, e come tale viene solitamente proposto dalla compagnia.

In realtà, in caso di sinistro, il danneggiato viene privato della sacrosanta facoltà di potersi rivolgere ad un carrozziere di propria fiducia o magari più vicino a casa, o comunque di poter scegliere sul mercato il professionista che ritiene essere il più capace, ottenendo un servizio di riparazione a regola d’arte nella totale libertà di scelta.

Il dibattito, tra gli operatori di settore ed in particolare tra gli autoriparatori, è accesissimo. Il mio consiglio è di non sottoscrivere tali clausole, così da evitare spiacevoli sorprese e potersi rivolgere liberamente a chi si preferisce, anche in considerazione del fatto che l’accettazione di tale condizione consente di ottenere uno “sconto” sul premio assicurativo che solitamente è di pochi, se non pochissimi, euro.

Tutela legale. Si o no?

Si tratta di una garanzia che copre le eventuali spese di assistenza da parte di un legale in caso di sinistro (ma bisognerà prestare bene attenzione a quali spese sono coperte, ed in quale misura).

Fino a qualche tempo fa ritenevo questa clausola inutile in quanto, in caso di sinistro stradale, il patrocinatore legale o stragiudiziale al quale può rivolgersi il danneggiato solitamente non prevede alcun anticipo di spesa a carico del cliente, e viene pagato soltanto all’esito della chiusura della pratica. Pertanto la previsione di tale clausola non appariva, a mio modo di vedere, necessaria.

Oggi, però, vista l’introduzione della complessa Legge 41/2016 sull’omicidio e le lesioni personali stradali (LEGGI QUI PER APPROFONDIRE), avere un’adeguata polizza di tutela legale può essere consigliato in quanto l’eventualità, in caso di sinistro, di dover ricorrere ad un avvocato penalista non è più così remota, e lo scenario che si apre è sicuramente più articolato della sola gestione in ambito civilistico del sinistro.

Abbiamo visto alcune delle clausole alle quali fare maggiormente attenzione nella scelta della propria polizza RC Auto. Il mio consiglio, in ogni caso, è sempre quello di informarsi attentamente consultando e confrontando i fascicoli informativi di ogni proposta, magari aiutati ad un esperto del settore assicurativo che ne conosca i meccanismi a 360 gradi, e cioè anche nella fase liquidativa (come ad esempio un patrocinatore legale o stragiudiziale).

E’ infatti nel momento in cui la compagnia sarà chiamata a pagare il risarcimento dovuto che ne emergeranno vizi e virtù, ed è in tale fase che, molto spesso, gli assicurati/danneggiati rimpiangono di non aver prestato maggiore attenzione a cosa hanno firmato, pentendosi amaramente di aver voluto risparmiare pochi euro per vedersi negata la possibilità di ottenere un giusto ristoro del danno subìto.

Si consiglia il seguente volume:

Massimo Quezel

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento