Pensioni News: come cumulare la pensione coi redditi da lavoro? Tutti i casi

Redazione 16/03/16
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Grazie alle riforme attuate nel corso degli ultimi anni in materia previdenziale, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente è stato fortemente mitigato.

Tuttavia, chi intende, a seguito del raggiungimento della pensione, riprendere il lavoro in azienda, metterne su una propria o viceversa dedicarsi ad attività di consulenza continua ad interrogarsi se possa farlo continuando comunque a percepire la pensione.

Dal momento che la risposta a questo quesito non è univoca, in quanto viene a dipendere dal tipo di trattamento pensionistico conseguito, la nostra Redazione riporta di seguito la Guida completa al cumulo dei redditi con:

– pensione di vecchiaia;

– Opzione donna;

– assegno ordinario di invalidità;

– pensione di inabilità;

– pensione ai superstiti.

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PENSIONE DI VECCHIAIA;

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SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:

1) CUMULO DEI REDDITI DA LAVORO CON PENSIONE DI VECCHIAIA: COME FUNZIONA?

I redditi da lavoro, sia autonomo che dipendente, sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata e con la ex pensione di anzianità, erogate mediante il sistema misto o retributivo, vale a dire, in altre parole, per quelli assicurati in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Per chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995, dunque per quel che concerne le prestazioni maturate sulla base del sistema contributivo, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è ammesso a patto, però, che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1.1. siano stati compiuti almeno 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna;

1.2. sussistano almeno 40 anni di contribuzione;

1.3. oppure ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Sono tutti requisiti che, nella maggioranza dei casi, arrivano a determinare la completa cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro, anche per quanto riguarda le prestazioni liquidate interamente con il sistema contributivo.

2) CUMULO DEI REDDITI DA LAVORO CON OPZIONE DONNA:  COME FUNZIONA?

Il legislatore, in questo caso, non ha chiarito cosa accade, in materia di cumulo tra lavoro e pensione, per le donne che optano per la pensione con il sistema contributivo e che possono, quindi, conseguire il trattamento pensionistico con 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi.

Seguendo un’interpretazione più rigida della normativa la conclusione alla quale si perverrebbe è quella che esclude per le lavoratrici in questione la possibilità di cumulare la pensione con reddito da lavoro.

Ciò nonostante, è anche vero che la pensione liquidata con le regole del regime sperimentale non risulta una pensione conseguita nel regime contributivo puro (secondo quanto stabilito dalla Riforma Dini del 1995), per questa ragione, dunque, un’altra lettura della normativa porterebbe alla conclusione logica che ammette, invece, la cumulabilità con gli altri redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

In base, infatti, all’articolo 1, comma 9, della legge 243/04 viene stabilito che la pensione erogata alle donne che scelgono l’Opzione donna equivale ad un trattamento pensionistico di anzianità, quindi perfettamente cumulabile.

3) CUMULO DEI REDDITI DA LAVORO CON ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ O PENSIONE DI INVALIDITA’: COME FUNZIONA?  

– Lavoratori dipendenti del settore privato e agli autonomi

Per quanto riguarda i titolari dell’assegno ordinario di invalidità si prospetta una riduzione dell’erogazione dell’assegno nel caso in cui il reddito arrivi a superare precise soglie.

Dal 1995, qualora il titolare di un assegno ordinario di invalidità che presti attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l’importo dell’assegno subisce le seguenti riduzioni:

3.1. in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera di 4 volte l’ammontare del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno;

3.2. in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera di 5 volte l’ammontare del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

In aggiunta alla riduzione appena menzionata, qualora l’assegno rimanga comunque superiore al trattamento minimo (ossia, per il 2016 501,89 euro al mese), il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può essere ulteriormente decurtato nel caso in cui l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato computato l’assegno risulti inferiore a 40 anni di contributi.

Questo secondo taglio varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente oppure autonomo. Con riferimento al primo caso è, infatti, pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che la decurtazione non può superare il medesimo reddito; in aggiunta a ciò la riduzione non si applica nel caso in cui il reddito conseguito risulti inferiore al trattamento minimo INPS o viceversa se il lavoratore risulti impiegato in contratti a termine della durata non superiore alle 50 giornate nell’arco dell’anno solare o per i redditi che derivano da attività eseguite nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

Con attinenza, invece, ai redditi da lavoro autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e non può mai essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento alle cosiddette pensioni di invalidità specifiche, ossia quelle che vengono riconosciute da specifici fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria con requisiti differenti rispetto all’assegno ordinario di invalidità) vedono applicarsi soltanto la seconda tipologia di riduzione menzionata, in presenza di meno di 40 anni di contributi.

– Lavoratori e dipendenti del settore pubblico

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione è valido per i trattamenti pensionistici di inabilità. Queste fattispecie vengono a configurarsi nei trattamenti pensionistici privilegiati, senza distinzione per tutti i dipendenti della P.A., oltre che in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella concernente le mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).

Anche questa categoria di lavoratori, infatti, subisce soltanto la seconda riduzione sopra citata non potendo scattare le norme che disciplinano l’assegno ordinario di invalidità.

In tutti i casi in cui viene ad applicarsi la riduzione viene effettuata la trattenuta:

a) sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, qualora il pensionato presti attività lavorativa subordinata (in questo caso, il datore di lavoro è tenuto a provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale erogante la pensione);

b) sugli arretrati di pensione, a cura dell’ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, qualora il pensionato presti attività lavorativa subordinata;

c) sulla pensione, sempre dall’ente previdenziale, qualora il pensionato risulti in possesso di redditi da lavoro autonomo.

4) CUMULO DEI REDDITI DA LAVORO CON PENSIONE DI INABILITA’: COME FUNZIONA?

Per quanto riguarda chi è titolare di una pensione di inabilità, lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non può essere ammesso in quanto la prestazione è appunto contraddistinta dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa.

La percezione della stessa, quindi, non risulta compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo oppure professionale. L’erogazione della pensione, dunque, arriva a comportare l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini concernenti mestieri, arti o professioni.

5) CUMULO DEI REDDITI DA LAVORO CON PENSIONE AI SUPERSTITI: COME FUNZIONA?

Anche con riferimento alla pensione ai superstiti, sia di pensione di reversibilità che pensione indiretta, svolgere attività lavorativa può implicare l’applicazione di riduzioni. Infatti, qualora il reddito annuo ricavato dall’attività sia compreso fra le 3 e le 4 volte l’importo del minimo INPS, la percentuale di pensione spettante al superstite si decurta del 25% rispetto all’ammontare iniziale.

Qualora, poi, il reddito dovesse eccedere di 4 volte il minimo INPS l’importo della pensione ai superstiti verrebbe a ridursi del 40%. Se, invece, il reddito dovesse superare le 5 volte il trattamento minimo dell’INPS, la pensione ai superstiti verrebbe a determinarsi applicando la percentuale del 50% all’importo spettante originariamente.

Le riduzioni citate riguardano principalmente il coniuge superstite che consegue la pensione di reversibilità o la pensione indiretta mentre ancora presta attività lavorativa o comunque possiede altri redditi. Attenzione, però, in quanto è prevista una deroga che prevede che le riduzioni non vengano applicate nel caso in cui, oltre al coniuge, sussistano contitolari della prestazione che appartengano allo stesso nucleo familiare, quali ad esempio figli minori, studenti o inabili maggiorenni.

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