Esenzione IMU per seconda casa concessa in comodato ai figli: i casi

Redazione 19/11/15
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di Morena Vassallo

In Senato prosegue l’analisi degli emendamenti proposti al Ddl. Stabilità 2016 (VAI AL TESTO).

La Commissione Bilancio ha già approvato l’emendamento presentato il 17 novembre 2015 inerente l’introduzione di una nuova ipotesi di esenzione dall’obbligo del versamento delle imposte comunali IMU e TASI.

In particolare, potranno godere di tale agevolazione tutti i contribuenti proprietari di più unità immobiliari, che decidano di conferirne il godimento diretto ai discendenti in linea retta affinché questi ne usufruiscano quale loro dimora principale.

La ragione per cui tale misura è stata accolta con favore è rinvenibile nella circostanza che dall’anno 2016 la seconda casa, ricorrendone i presupposti, potrà essere equiparata all’abitazione principale ai fini degli obblighi fiscali verso i Comuni sui cui territori insistono.

Tale esenzione non potrà essere sfruttata per immobili di proprietà che siano catastalmente classificati tra le categorie di pregio A1, A8 e A9; inoltre, requisiti soggettivi indispensabili sono: in primo luogo che il figlio comodatario stabilisca la propria residenza sull’immobile concesso in godimento e, in secondo luogo, che lo stesso non sia titolare di diritto di proprietà su altro immobile abitativo sito nel territorio dello Stato italiano.

Infine, per godere dell’esenzione, il contratto ex art. 1803 cod. civ. deve assolutamente essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Tale misura si è resa indispensabile per garantire facile verifica, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, della veridicità delle  dichiarazioni di fruizione diretta dell’immobile da parte dei “figli comodatari”.

Il contratto di comodato, infatti, non rientra tra quelli che ai sensi dell’art. 1350 cod. civ. devono essere redatti in forma scritta e registrati essendo, al contrario, un contratto avente natura reale che si perfeziona con la consegna del bene oggetto dell’accordo (in tal senso è stata emanata una risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la n. 71 del 25 maggio 2006).

A questo punto, i Comuni dovranno procedere all’eliminazione della norma contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 che prevede limitazioni alla possibilità di equiparare, ai fini IMU e TASI, l’immobile principale del soggetto passivo a quello concesso in comodato ai figli. Attualmente, infatti, tale agevolazione è ammessa solo per la quota di rendita non eccedente il valore di 500 € ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.

art. 13, DL 6.12.2011 n. 201 (S.O. n. 251 G.U. 6.12.2011 n. 284)

Si veda il DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 5.11.2012 n. 258.

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