Raddoppio dei termini di accertamento: da oggi in vigore

Redazione 02/09/15
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Entra in vigore da oggi, 2 settembre, il nuovo regime del raddoppio dei termini, modificato dal D.Lgs. n. 128/2015 in attuazione della legge delega fiscale, per l’esercizio dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria in presenza di fattispecie tributarie penalmente rilevanti. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015, segna una linea di separazione rispetto al vecchio regime, responsabile di fraintendimenti ed applicazioni criticabili tanto da aver chiamato in causa la giurisprudenza, prima, e il Legislatore, poi.

In primo luogo, le nuove regole prevedono che il raddoppio non opera nei casi in cui la denuncia all’Autorità giudiziaria in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante viene presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Facendo un esempio, se per il periodo d’imposta 2010 in presenza di dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente il Fisco non presenta o trasmette all’Autorità giudiziaria la notitia criminis entro il prossimo 31 dicembre il “raddoppio” dei termini non può essere disposto, diventando illegittima qualsiasi attività di accertamento che dovesse essere disposta oltre il suddetto termine.

La norma varata, tuttavia, fa salva l’attività di controllo svolta sino alla sua data di entrata in vigore, con la conseguenza di mantenere indenni gli effetti di: avvisi di accertamento e provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, purché siano già stati notificati entro la data di oggi, 2 settembre. Restano salvi anche gli effetti di: inviti a comparire e processi verbali di constatazione, sempre se notificati entro oggi ma con la condizione aggiuntiva che i relativi atti impositivi o sanzionatori siano notificati entro il prossimo 31 dicembre 2015.

Per esemplificare, si riportano due casi ponendo che per entrambi l’annualità interessata sia il periodo d’imposta 2009. Nell’ipotesi in cui nel febbraio scorso il contribuente avesse ricevuto un avviso di accertamento fondato su un’indagine penale che ha supposto la commissione di un reato per il detto periodo d’imposta, il D.Lgs. n. 128 fa espressamente salvi gli effetti di questo atto impositivo, da cui la prosecuzione del procedimento senza specifici vincoli aggiuntivi. Nel caso in cui, invece, il contribuente avesse ricevuto lo scorso mese di febbraio un processo verbale di constatazione contenente rilievi sostanziali per il periodo d’imposta 2009, idonei alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, gli effetti dell’attività di controllo restano salvi a condizione che l’atto impositivo venga notificato entro il prossimo 31 dicembre, pena la sua illegittimità in caso di notifica successiva a tale data.

In casi non assimilabili alle fattispecie descritte, lo spartiacque del 2 settembre 2015 individua la definitiva decadenza per i periodi d’imposta anteriori al 2010 per i quali sarebbe possibile l’esercizio dell’azione accertatrice nel “termine lungo”: e cioè, in pratica, dal remoto periodo d’imposta 2004 (per i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi) in poi.

 

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