Le nuove regole IMU per i terreni agricoli: i chiarimenti delle Finanze

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Le modifiche intervenute nelle regole per il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli costituiscono la principale novità che ha interessato negli ultimi mesi la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, per il resto sostanzialmente stabile rispetto all’anno passato.

Del tema ci siamo specificamente occupati in un recente contributo pubblicato su questa rivista.

L’autore di questo articolo, Stefano Baruzzi, è autore dell’Ebook di freschissima pubblicazione “IMU, TASI e TARI”, editore Maggioli, aggiornato al 18 maggio 2015, nel quale sono illustrate in dettaglio, anche con esempi, le discipline e le novità dei tre principali tributi comunali sugli immobili. 

Pochi giorni fa sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze (http://www.finanze.it/export/download/Imu/FAQ_IMU_agricola_2852015.pdf) è stato pubblicato un interessante documento del Ministero, sotto forma di FAQ, interamente dedicato alle novità in tema di IMU agricola.

Nel fare rinvio per ogni approfondimento all’integrale lettura del documento, riteniamo utile in questa sede porre sinteticamente in evidenza le principali conclusioni tratte dal Ministero.

  1. Viene innanzitutto confermato che la nuova detrazione “compensativa” di 200 euro annui spetta solo per i terreni agricoli – non esenti da IMU – ubicati nei Comuni indicati nell’allegato OA alla legge di conversione del D.L. n. 4/2015, legge n. 34/2015, comma 1 bis dell’art. 1.

Ai sensi di tale comma, a decorrere dal 2015, dall’IMU dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IMU che deve essere determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. “Salva Italia” n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011), si possono detrarre 200 euro.

Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, a fianco dell’indicazione del Comune sia riportata l’annotazione “PD” (“parzialmente delimitato”: ossia, Comune il cui territorio è solo in parte ammesso al beneficio in discorso), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1993, ossia solo per le zone considerate “svantaggiate” dal punto di vista agricolo;

  1. del pari, é confermato che la predetta detrazione compete anche se il coltivatore diretto o lo IAP iscritto nella previdenza agricola che possiede il terreno lo affitta o concede in comodato ad altro coltivatore diretto o IAP, purché anche quest’ultimo sia iscritto nella previdenza agricola;
  2. la detrazione riconosciuta dalla legge – 200 euro – spetta una sola volta e non per ogni singolo terreno, né per ogni Comune nel quale sono ubicati i terreni svantaggiati di cui trattasi.

Ne consegue che se il coltivatore diretto o lo IAP iscritto nella previdenza agricola possiede più terreni aventi diritto alla detrazione, l’importo resta pari nel complesso a euro 200 su base annua, deve essere ripartito fra i vari terreni in proporzione ai rispettivi valori imponibili e deve essere altresì ragguagliato al periodo dell’anno (calcolato in mesi) durante il quale sussiste il diritto alla detrazione per ciascun terreno.

Ma non solo, se un dato terreno appartiene a più soggetti, la quota di detrazione a esso attribuibile deve essere ripartita fra i medesimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di possesso; se solo alcuni dei soggetti possessori conducono il fondo, la detrazione deve essere ripartita fra costoro soltanto (al limite, se in una pluralità di possessori uno solo coltiva il terreno e possiede i requisiti di legge, la quota di detrazione ascrivibile al terreno competerà a questo soggetto soltanto).

In sostanza, per l’attribuzione della detrazione IMU si devono applicare i principi esposti nella circolare 3/DF/2012 ai fini del calcolo della riduzione (ossia, della franchigia) riconosciuta ai terreni agricoli (art. 13, comma 8 bis del D.L. “Salva Italia”), ma limitatamente ai terreni ubicati nei Comuni ricompresi nell’allegato OA (o, come già detto, limitatamente ai terreni svantaggiati nei Comuni “parzialmente delimitati”).

Pertanto, i conteggi della riduzione/franchigia e della detrazione vanno fatti distintamente e possono divergere.

Non male come complicazione, a fronte di 200 euro annui di bonus.

  1. La dichiarazione IMU deve essere presentata da IAP e coltivatori diretti sia quando acquisiscono sia quando perdono il diritto alle agevolazioni, a meno che il Comune sia comunque in possesso delle informazioni;
  2. la detrazione va indicata nell’apposito campo del modello F24 o del bollettino postale;
  3. il diritto al rimborso della maggior IMU eventualmente versata per il 2014 spetta anche nel caso particolare in cui il diritto all’esenzione sia sorto solo per effetto del D.L. n. 1/2014, mentre in precedenza non sussisteva, né in base alla circolare ministeriale n. 9/1993, né in base al D.M. 28 novembre 2014.

Come rilevabile, non si può certo dire che le nuove regole di favore sui terreni agricoli brillino per semplicità applicativa.

Ma questa, per i contribuenti italiani, non è certo una novità.

Stefano Baruzzi

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