Consiglio di Stato: finalmente il decreto con le regole per i ricorsi

Redazione 28/05/15
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Consiglio di Stato, ecco il vademecum per la redazione di un ricorso “a regola d’arte”. Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che spiega come dev’essere scritto un ricorso al massimo organo amministrativo.

Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza, specie in ottica di riforma del Codice appalti e delle possibilità di avanzare ricorsi in merito a gare di affidamento di opere o servizi da parte di enti pubblici. Oltretutto, la tematica è molto sentita da tutti i professionisti e i soggetti coinvolti in questo genere di procedure di giustizia, anche per l’ambito del contributo unificato, che non smette di far discutere le parti in causa.

Si tratta di un decreto che reca la presentazione dello stesso presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini. L’atto, prossimo per l’entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta, introduce gli elementi chiave che non possono mancare da un ricorso in via di presentazione al Consiglio di Stato.

Il provvedimento deriva dal decreto 90 del 2014, poi convertito nella legge dell’11 agosto successivo numero 114. Si tratta, come si ricorderà, della riforma della pubblica amministrazione, che andava a modificare l’articolo 120 del Codice del processo amministrativo.

Secondo questa disposizione, i termini e le dimensioni di ricorsi e atti difensivi sono definiti per mezzo di un decreto apposito firmato dallo stesso presidente del Consiglio di Stato, testo che ora è finalmente disponibile e pronto a entrare in vigore.

A norma di legge, ricorda Giovannini, “l’applicazione del decreto ha valore sperimentale ed  è soggetta a monitoraggio da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa”.

 

Il decalogo per i ricorsi

Il decreto è il DpCs 40/2015 ed elenca in maniera sintetica entro quali limiti deve essere presnetato un ricorso al Consiglio di Stato secondo la nuova disciplina.

Massimo 30 pagine complessive;

Massimo 10 pagine per la domanda di misure cautelari e in base all’art. 111 del Codice del processo amministrativo;

Massimo 10 pagine per le memorie di replica;

Massimo 10 pagine per l’atto di intervento e le memorie della parte non necessaria;

Dai limiti suddetti non vanno incluse epigrafe, indicazione delle parti e formalità, individuazione atto, riassunto preliminare, conclusioni, dichiarazioni sul contributo unificato, allegati, data e luogo eccetera;

le ragioni dell’atto devono esser condensate in un totale di due pagine, non incluse nei limiti suddetti.

VAI AL TESTO DEL DECRETO SUI RICORSI IN CONSIGLIO DI STATO

 

Redazione

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