Misure cautelari, cambia il Codice di procedura penale: il testo

Redazione 29/04/15
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E’ stata pubblicata nei giorni, e si appresta a entrare in vigore, la nuova legge sulle misure cautelari personali, che fa il paio con il provvedimento sulla tenuità del fatto, approvato nelle scorse settimane. Una combinazione che promette di cambiare e di parecchio l’applicazione della giustizia in sede penale nei prossimi mesi e anni.

La nuova legge sulle misure cautelari personali, infatti, stabilisce che il carcere preventivo dovrà essere adottato dai giudici solo in presenza di valide e comprovate motivazioni o reati di particolare gravità che obblighino alla reclusione del soggetto.

“La custodia cautelare in carcere puo’ essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”

E’ sufficiente la disposizione contenuta nell’articolo 3 della legge che entrerà in vigore il prossimo 8 maggio per sintetizzare lo spirito del nuovo dispositivo, che va a modificare alcuni passaggi cardine del codice di procedura penale.

In sostanza, la custodia in carcere viene definita come una “extrema ratio” in mano agli inquirenti, che potranno ricorrervi in maniera automatica solo ed esclusivamente per comportamenti quali associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

Il criterio di applicazione della misura coercitiva, poi, potrà essere applicato e il pericolo di fuga o reiterazione del reato oltre che concreto, saranno giudicati anche come attuali. In sostanza, toccherà al giudice specificare le motivazioni in maniera più dettagliata possibile attraverso cui si è giunti alla determinazione della misura restrittiva. Una spiegazione insufficiente potrebbe anche suscitare il blocco della custodia da parte del Tribunale del Riesame.

In contemporanea, viene prolungata la durata delle altre misure di restrizione della libertà, con massimo prolungamento da 2 a 12 mesi anche per gli arresti domiciliari.

In contemporanea, come detto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il decreto sulla tenuità del fatto, che ha di fatto escluso il carcere per chi commette reati fino a cinque anni di pena, con esclusione di particolari fattispecie particolarmente gravi o violente, che comunque saranno giudicate in sede di indagini.

In pratica, andare in carcere prima del giudizio definitivo è diventata ormai l’eccezione.

 

VAI AL TESTO DELLA NUOVA LEGGE SULLE MISURE CAUTELARI

 

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