Guida dei veicoli senza la copertura assicurativa

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Ancora oggi sono tantissime le vetture che circolano in Italia senza assicurazione, oltre 3 milioni e 800 mila. Non parliamo del fatto che non hanno il contrassegno di solito posto sul parabrezza, ma proprio non sono registrate e quindi assicurate per la circolazione su strada.

I dati che si leggono indicano che nelle nostre strade il 5 per cento dei veicoli che circolano non sono in regola con la copertura assicurativa.

Effettivamente questo dato è sconcertante se si pensa al pericolo che questi automobilisti potrebbero creare non solo a loro ma all’intera società civile.

Non stiamo parlando di pochi veicoli, ma da quanto è emerso dai controlli effettuati, in un unico giorno, da Nord a Sud Italia dalla Polizia stradale. E proprio nel sud del Paese la drammatica percentuale raddoppiata raggiungendo e superando, in alcune province, il 10%.

Qui l’educazione civica e la legalità non hanno certamente trasmesso il giusto sapere, i numeri indicano che in Italia circolano su strada circa 4 milioni di veicoli non assicurati. Se si vuole parlare in % sappiamo che ci aggiriamo intorno al 7-8% del totale degli automezzi; con punte di 11,9% al sud del Paese.

Ma la domanda che molti si pongono è cosa rischiano tutti quegli automobilisti trovati con un veicolo non assicurato?

Il codice della strada all’articolo 193 stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Lo stesso dettato normativo, ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 848,00, oltre alla sanzione accessoria di cui all’articolo 13, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che impone all’organo accertatore di ordinare l’immediata circolazione sulla strada del veicolo e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

È opportuno precisare che si può essere soggetti a sanzione amministrativa anche non circolando con un veicolo scoperta da assicurazione. Un veicolo parcheggiato in strada o in un’area pubblica, senza regolare contrassegno o scaduto, può essere soggetto a contravvenzione. Il soggetto che, per diverse motivazioni, non intende rinnovare la polizza al proprio veicolo deve parcheggiarlo in zone private, non aperte alla pubblica circolazione.

Una domanda che spesso viene posta è nel caso di incidente con veicolo non assicurato che cosa occorre fare?

In caso che un cittadino utente sia coinvolta in un sinistro stradale e la controparte non ha provveduto alla stipula del contratto assicurativo, quindi di fatto siamo in presenza di un veicolo non assicurato, si può ugualmente ottenere un risarcimento, ovviamente in assenza di propria colpa e/o responsabilità.

In casi analoghi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (istituito con legge del 1969 e oggi amministrato dalla Consap. Il Fondo è alimentato da una quota % (il 2,5%) sui premi pagati dagli automobilisti alle assicurazioni per le polizze assicurative.

È bene chiarire che il Fondo interviene proprio nei casi di sinistri che coinvolgono veicoli non identificati, oppure non assicurati o ancora assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Lo stesso istituto prevede pure la possibilità che il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario o dell’obbligato solidale e pure per il caso di veicoli esteri con targa non corrispondente.

Le persone rimaste danneggiate hanno l’obbligo di inoltrare richiesta, con apposito modulo di risarcimento danni, con raccomandata A.R alla Consap e all’impresa assicuratrice competente per il luogo dove è avvenuto l’incidente.

Per consultare l’elenco delle compagnie designate si deve accedere al sito della Consap.

Circostanza da tenere in considerazione è che, in tali casi, è previsto un massimale di legge attualmente pari a 2,5 milioni di euro per i danni alle persone e 500.000 euro per quelli alle cose. Nel caso in cui vi siano vittime, a seguito del sinistro, la procedura potrà essere avviata dai familiari/eredi della vittima con le stesse modalità.

Il Fondo, dopo aver valutato la richiesta, che deve essere avvalorata da apposite perizie e dalle dichiarazioni dell’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi di rito, da cui si rilevano i danni, l’identità delle persone coinvolte e delle cose, nonché la località ove si è verificato il sinistro stradale in questione.

Questo induce che è bene soffermarsi a pensare sulle altre conseguenze, ancora peggiori, alle quali si può incorrere se si omette di pagare il contratto assicurativo per la Responsabilità Civile del veicolo, senza contare le implicazioni civili e penali che potrebbero essere insormontabili in caso di incidente.

Assicurate i vostri veicoli, per la vostra e l’altrui  tranquillità!

Girolamo Simonato

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