Trasporto pubblico locale, sulle compensazioni economiche decide il giudice ordinario

Michele Nico 20/01/15
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La sentenza n. 4252/2014 del Consiglio di Stato, Sez. V, riporta in primo piano le criticità finanziarie connesse al funzionamento del trasporto pubblico locale, la cui gestione denota da tempo una carenza strutturale di risorse, che vede sempre più risicati i margini di manovra per il disimpegno del servizio de quo in ambito urbano ed extra-urbano.

Nello scenario della vertenza in esame, alcuni Enti locali e le rispettive imprese pubbliche di trasporto propongono ricorso innanzi al TAR Veneto, chiedendo l’annullamento delle delibere con cui la Giunta di tale Regione eroga i finanziamenti per fare fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale sul territorio.

È utile rammentare, sul punto, che l’art. 16 del dlgs 422/1997 dispone che “i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

a)  dell’integrazione tra le reti di trasporto;

b)  del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c)   della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio- sanitari e culturali;

d)  delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento”.

Facendo leva su questo disposto normativo i ricorrenti lamentano, nello specifico, una riduzione indiscriminata dei finanziamenti destinati alla copertura dei servizi in carenza d’istruttoria, ossia in difetto della necessaria, previa conferenza di servizi, dato che la Regione è tenuta a determinare il livello dei servizi minimi “d’intesa con gli Enti locali” (art. 16, secondo comma).

Inoltre, con le delibere impugnate la Regione veneta sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 3 e 4 del Regolamento CE 1370/2007 afferente i “servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia”, nonché degli artt. 17 e 19 del dlgs. 422/1997 e dell’art. 14 della legge regionale 25/1998, per avere detto Ente “inciso, anche retroattivamente, sulle compensazioni degli oneri di servizio senza stabilire in anticipo i nuovi parametri in base ai quali operare il calcolo delle compensazioni medesime attraverso la previa revisione del piano regionale del trasporto pubblico locale”.

Merita rilievo la circostanza che il TAR Veneto adito, con sentenza n. 317 del 4 marzo 2013, accoglie integralmente i ricorsi proposti e dispone pertanto l’annullamento delle varie delibere regionali impugnate, gettando un’ombra di incertezza sulla gestione organizzativa del trasporto pubblico locale in una buona parte del territorio interessato.

Al che, la Regione soccombente non esita ad attivarsi in appello per la riforma della sentenza di primo grado, con l’effetto di capovolgere inaspettatamente l’esito del giudizio.

Il Consiglio di Stato, infatti, dirime la questione affermando de plano che essa deve ascriversi alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, dacché in tal senso si è orientata la Corte di Cassazione, Sezioni unite, con sentenza n. 19828/2012, pronunciandosi sull’analoga domanda di un’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta a ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati o forfetari.

A suffragio di tale posizione, secondo le Sezioni unite, gioca il fatto che l’art. 6 del Regolamento 1191/69/CEE contempla un vero e proprio “diritto(soggettivo) alla compensazione” degli oneri sostenuti dalle imprese incaricate dello svolgimento del servizio di trasporto pubblico, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati con gli Enti affidanti.

Fatto sta che il Consiglio di stato aderisce senza riserve a questo indirizzo, con l’effetto di accogliere l’istanza della Regione interessata e dichiarare così inammissibili i ricorsi proposti in primo grado.

A sostegno della pronuncia, la Sezione V aggiunge alcuni rilievi che attengono all’economia della controversia instaurata, e che mettono in luce l’asserita carenza d’interesse generale sottesa ai ricorsi proposti.

Osserva il giudice, nello specifico, che “la caducazione delle delibere impugnate non è ex se in grado di soddisfare in via immediata e diretta l’interesse pretensivo degli originari ricorrenti sia in relazione alla riduzione degli oneri minimi di servizio pubblico, sia in relazione al pagamento di maggiori contributi, occorrendo in ogni caso sollecitare l’esercizio di poteri propulsivi della Regione superandone l’inerzia in ordine alla convocazione della conferenza di servizi indispensabile per apportare le agognate variazioni di bilancio”.

Come se ciò non bastasse, il collegio osserva che “i ricorsi proposti in primo grado scontano una sostanziale indeterminatezza, nonché un deficit probatorio di fondo posto che non risulta quantificato l’esatto importo al quale ogni soggetto affidante e affidatario avrebbe avuto diritto: e, in tal senso, l’affermazione di una generica e (giova ribadire) del tutto indimostrata necessità del ripristino dell’ammontare del finanziamento in misura pari a quella accordata nel 2010 o nel 2011 rimane una mera petizione di principio a fronte della riduzione del servizio ovvero dell’aumento delle tariffe e, più in generale, delle mutate condizioni nelle quali il servizio è stato comunque disimpegnato e remunerato con le risorse finanziarie rese in concreto disponibili dal legislatore regionale”.

È agevole constatare che con la decisione in esame il giudice dell’appello ripristina lo status quo istituzionale, destabilizzato, in un primo tempo, da pretese avanzate per ottenere un diverso riparto dei contributi pubblici, secondo criteri di maggiore trasparenza, equità e tutela della concorrenza.

A fronte di ciò, permane irrisolto il problema delle risorse inadeguate per un settore vitale che registra un progressivo aumento delle gestioni in perdita, proprio a motivo del fatto che il trasporto pubblico è un servizio sempre meno remunerativo e di fatto incapace di garantire un ritorno degli investimenti, realizzati con notevole sacrificio per soddisfare l’esigenza di mobilità avvertita dal territorio.

Michele Nico

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