Rientro capitali e autoriciclaggio: legge in Gazzetta ufficiale

Redazione 18/12/14
Scarica PDF Stampa
E’ stata finalmente pubblicata in Gazzetta la legge 186 dello scorso 15 dicembre, che consentirà alle nuove norme sul rientro dei capitali di essere in vigore già dal primo gennaio 2015.

Il provvedimento che ha trovato spazio nella Gazzetta di ieri 17 dicembre, infatti, non è altro che l’ex disegno di legge sulla cosiddetta voluntary disclosure, la possibilità di autodisvelamento del capitale detenuto oltre confine, che ha ottenuto il via libera del Senato la scorsa settimana, ottenendo l’approvazione definitiva.

Il testo licenziato da palazzo Madama non ha infatti subito modificazioni rispetto a quello uscito dalla Camera dei deputati e, ora, figura in Gazzetta ufficiale come legge dello Stato. Anche le commissioni Finanza e Giustizia del Senato, infatti, non avevano opposto osservazioni.

Cosa prevede la nuova legge

Cuore del provvedimento è naturalmente la possibilità di riportare in patria attività e beni detenuti all’estero, pagando la sanzione correlata in forma ridotta. In sostanza, per chi si dimostrerà collaborativo con il fisco, verranno ignorati eventuali reati di tipo fiscale.

Unico requisito per entrare nel programma di recupero delle somme detenute all’estero, è quello di aver violato gli obblighi nella dichiarazione dei redditi su investimenti o attività oltre confine.

Le imposte da versare saranno così determinate dopo un confronto con le istituzioni fiscali, sempre che la media degli importi dovuti per ogni periodo d’imposta non valichi i 2 milioni di euro. Il limite di tempo entro cui devono essere state commesse le violazioni, per rientrare nell’agevolazione prevista dalla legge in questione, è lo scorso 30 settembre.

Entro fine gennaio, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi dovrà emanare un documento di indicazione sulle modalità di presentazione dell’istanza e dei relativi moduli.

C’è poi l’ambito dell’autoriciclaggio, capitolo contestatissimo del testo approvato in forma definitiva al Senato, dove per la pratica viene prevista la nuova definizione di reato penale.

Vengono così a configurarsi due tipologie di autoriciclaggio: da una parte, l’impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità derivanti da condotte illecite in denaro o attività finanziarie, dall’altra, invece, si punisce la commissione di delitti non colposi. Nel primo caso, le sanzioni prevedono una reclusione da 2 a 8 anni e multe fino a 25mila euro; nel secondo, il tetto sarà di 12mila e 500 euro, con previsione di 1 fino a 4 anni di carcere.

VAI AL TESTO DELLA LEGGE SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento