Notificazione delle sanzioni stradali post accertamento

Scarica PDF Stampa
In questi giorni stiamo assistendo al “braccio di ferro” tra l’Amministrazione comunale di Milano e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Il contendere è quello relativo alle notifiche delle infrazioni rilevate dalle sette postazioni elettroniche che hanno accertato circa 740.055 infrazioni negli ultimi sei mesi.

Proprio nella giornata di ieri il Ministro ha così risposto al question time con “un’interpretazione estensiva” per cui il termine di decorrenza per la notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa parte non dal momento dell’infrazione ma dal momento dell’accertamento di un operatore non può essere considerata legittima e i comuni si devono adeguare.

Già il termine accertamento ha un proprio significato, quello di accertare, controllare la veridicità dell’azione o notizia, controllare e procedere.

Nel proseguo dell’interrogazione a firma Librandi “Come i comuni chiedono il rispetto della legge ai cittadini, noi dobbiamo chiedere ai comuni il rispetto della legge”, lo stesso Ministro Lupi ha ribadito il dettato di cui all’articolo 201 del codice della strada sulla decorrenza termini di notifica del verbale di accertamento.

Poi il ministro ha spiegato che le multe “non sono fatte per sanare i bilanci” e che il Viminale, in un parere espresso sul comune di Milano ha chiarito che “se interverranno fattispecie analoghe si adotteranno circolari esplicative”.

L’interrogazione nasce dalla prassi adottata da alcune amministrazioni comunali, tra cui il comune di Milano, di far decorrere il termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni del codice della strada non dalla data di commissione delle stesse bensì da quella in cui gli organi accertatori visionano i fotogrammi fatti dagli apparecchi. In virtù di tale prassi numerose multe sono state recapitate nelle settimane scorse per infrazioni commesse nel territorio del capoluogo lombardo.

Ma per Lupi “tale interpretazione estensiva del dies a quo non può essere considerata legittima, e i comuni si devono adattare”.

La cosa certa è che l’attuale codice della strada all’art. 201 prevede e disciplina l’istituto della notificazione delle violazioni alla circolazione stradale.

Lo stesso strumento legislativo prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196, obbligato solidale, entro cento giorni dall’accertamento della violazione.

Il caso milanese, rientra nella fattispecie del comma 1-bis lett e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

L’interpretazione che il Comune di Milano ha dato in questo caso al Codice non quadra in ogni caso anche per altri motivi. Se fosse realmente corretta infatti finirebbe per ridicolizzare lo spirito del legislatore.

Nell’ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del cittadino, oggi la norma è chiara e l’attuale giurisprudenza conferma una linea ben precisa sulle notifiche post accertamento.

Girolamo Simonato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento