Impresa familiare incompatibile con la struttura societaria

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La Cass. civ. Sez. Unite, nella sentenza n. 23676 del 06 novembre 2014 enuncia, alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, un importante principio di diritto, in merito alla sussistenza dei requisiti dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ambito societario.

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Questi i fatti di causa: il sig. S.P. conveniva, dinanzi al Tribunale di Torino, i figli della propria sorella – in proprio, e la prima anche nella qualità di socia accomandataria della  s.a.s.- esponendo – che la predetta società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata costituita formalmente dai soli convenuti, nelle rispettive vesti di accomandataria ed accomandante, per poter fruire degli incentivi per la giovane imprenditoria femminile.

Il ricorrente evidenziava, inoltre, di aver provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione del bar, fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la collaborazione, stante l’altrui rifiuto di consentirgli l’ingresso nella società, per cui, riteneva si concretizzassero i requisiti dell’impresa familiare, ex art. 230 bis cod. civ., e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di svariate somme, sia a titolo di mantenimento, sia quale quota del valore degli incrementi a lui spettante, oltre alla percentuale degli utili, da accertare in corso di giudizio. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stata assegnato, lo rimetteva alle Sezioni unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria. Secondo la S.C. la scelta del legislatore di utilizzare costantemente il termine “impresa”, nel disposto codicistico, piuttosto che far riferimento all’imprenditore come soggetto obbligato, lascia adito alla possibile inclusione anche dell’impresa collettiva, esercitata in forma societaria, anche se la rilevanza riconosciuta al lavoro svolto nella famiglia fornisce un primo elemento, plausibilmente riferibile ad un imprenditore- persona fisica. Invero secondo la S.C. ciò che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell’impresa, e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione.

Ancora più confliggente con lo schermo societario è “il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio: tale, da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario – integrato con la presenza dei familiari dei soci – nelle decisioni concernenti l’impiego degli utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi; e financo la cessazione dell’impresa stessa: disciplina, in insanabile contrasto con le relative modalità di assunzione all’interno di una società, che le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci, in forme e secondo competenze distintamente previste (il più delle volte da norme inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell’esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale”.

In conclusione, nel respingere il ricorso, la S.C. conclude che l’istituto dell’impresa familiare, secondo la ratio del legislatore, costituisce un “modello residuale”, incompatibile con la disciplina delle società.

 

Piero Bertolaso

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