Detrazioni fiscali per il risparmio energetico: il diritto tributario

Redazione 17/10/14
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Il DL 63 del 4 giugno 2013 ha sancito l’aumento della detraibilità fiscale Irpef ed Ires dal 55% al 65% per gli interventi tesi a favorire il risparmio energetico per gli edifici, ad eccezione degli “impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geometrici a bassa entalpia” oppure per gli “scaldacqua a pompa di calore”. Il diritto tributario regolamenta la materia deliberando che è prorogata fino al 31 dicembre 2013 la legislazione in generale, giungendo fino al 30 giugno 2014 per quanto concerne invece la detrazione “relativa a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 – bis del Codice Civile” o che riguardano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Sia per gli interventi condominiali per quelli non condominiali la norma di riferimento è sempre l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/06.

La detrazione concerne queste tipologie di lavori: interventi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, che hanno un valore massimo di fabbisogno di energia annuale per la climatizzazione invernale minore del 20% almeno rispetto ai valori stabiliti in una tabella specifica; interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, in merito a strutture opache orizzontali, finestre compresi gli infissi, strutture opache verticali (devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza termica U espressi in W/m2K); installazione di pannelli solari per produrre acqua calda per uso domestico o industriale e per coprire il fabbisogno di acqua calda nelle piscine, impianti sportivi, case di ricovero e di cura, scuole e università; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e successiva messa a punto del sistema di distribuzione; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri  pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La novità introdotta nel diritto tributario consiste nell’aumento della percentuale di detrazione con la diminuzione del limite di spesa massima agevolabile. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, ad esempio, passa da 54545,45 euro a 46153,84 euro, con un limite di 30000 euro di riduzione dichiarabile nell’Unico 2014. Per quanto concerne invece gli “impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia”, oppure per gli “scaldacqua a pompa di calore”, non è prevista alcuna proroga dell’incentivo nè alcun aumento percentuale di detrazione a partire dal 6 giugno 2013; si deve sommare pertanto il valore di tali interventi con quello riguardante la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione.

L’“eco-bonus mobili” è stata un’altra misura elaborata nel diritto tributario, volta a favorire il settore dell’arredamento e degli elettrodomestici, prevedendo uno sconto da applicare su un tetto di spesa massimo pari a 10000 euro, da riferire alle spese effettuate durante il 2014 e da dilazionare in dieci quote annuali, senza includervi però le spese per altre ristrutturazioni. L’acquisto dei mobili od elettrodomestici deve avvenire entro il 31 dicembre 2014 a partire dal 6 giugno 2013, sui versamenti fa fede la data del bonifico bancario o del pagamento tramite carta di credito, mentre non sono ammesse come modalità di pagamento i contanti o gli assegni. Il Piano Casa ha ristretto la detrazione agli interventi di manutenzione straordinaria, pertanto non sono considerati tutti gli interventi effettuati sull’immobile di lieve entità.

Il super-bonus legiferato nel diritto tributario si è riferito anche alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, mantenuta al 50% anzichè al 36% fino al 31 dicembre 2013, con l’aggiunta di un’altra detrazione Irpef al 50%, divisibile in dieci quote annuali di uguale importo, per coloro che si servono del’agevolazione 36%-50% per le “ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. La percentuale di detrazione scenderà al 50% nel 2015 ed al 36% nel 2016.

 

Quale può essere l’utilità di affidarsi ad un gruppo di consulenti specializzati nel diritto tributario, come gli esperti di studilegali.com? Quella di fare una riflessione a priori di tipo giurisprudenziale sul tema delle detrazioni fiscali legate al risparmio energetico, che non sia solo di natura economica, ma che permetta di comprenderne a fondo il valore all’interno di una più ampia cornice di ecosostenibilità legata al discorso tributario di base.

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