Pensionamento anticipato: contributi e requisiti secondo la legge 243

Redazione 07/02/14
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Apriamo con questo articolo una nuova rubrica: i quesiti per i nostri specialisti, uno strumento che potrà mettere ancora più strettamente in contatto i lettori con gli autori ed esperti di Leggioggi.it. Basterà scrivere alla nostra redazione e chiedere chiarimenti o aggiornamenti sulla normativa, sulle proposte di legge in discussione, sull’applicazione di direttive, circolari e l’interpretazione dei casi più ostici. Inviate le vostre richieste a redazione@leggioggi.it

 

 

Poiché, su mia richiesta, ricevo le newsletter di LeggiOggi, che spesso trattano di pensioni e gli aggiornamenti legislativi in riferimento, invitavo e chiedevo informazioni a proposito della legge 243 del 2004 che si occupa del pensionamento anticipato delle donne (legge sperimentale).
Grazie. (mail firmata)

 

Risponde Luigi Pelliccia, avvocato giuslavorista del Foro di Siena, professore incaricato di diritto della previdenza sociale e collaboratore pluridecennale di riviste specializzate. E’ autore del volume “Le pensioni dal 2012” (Maggioli).

 

L’art. 24, comma 11, della legge n. 214/2011 ha, tra le altre, fatto salva la situazione dei “soggetti di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni”.

Com’è noto, tale norma prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è possibile conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti della lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Entro il 31 dicembre 2015, il Governo è chiamato a verificare i risultati della sperimentazione, al fine di valutare una sua eventuale prosecuzione.

Alle lavoratrici di che trattasi continuano ad applicarsi, relativamente ai requisiti di accesso la pensionamento, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge n. 241/2011.

Continuano inoltre a trovare applicazione sia la disciplina delle decorrenze basate sulle finestre che le disposizioni in materia di adeguamento alla c.d. speranza di vita.

Dal 1° gennaio 2013, i requisito anagrafico è quindi pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti ed a 58 anni e 3 mesi per quelle autonome.

In ragione dell’interpretazione a suo tempo data dall’Inps alle disposizioni di legge in esame (circ. n. 35/2012; circ. 37/2012), l’accesso al regime sperimentale presuppone che la decorrenza della pensione avvenga entro il 31 dicembre 2015.

Più nello specifico, la decorrenza della pensione nel sistema interessato dalle c.d. finestre mobili posticipate va fissata dal primo giorno del 12° mese successivo alla maturazione dei requisiti. In altre parole, la pensione deve pertanto decorrere non oltre il 1° dicembre 2015.

I previsti requisiti dovranno essere quindi perfezionati non oltre il 2014 e, più precisamente, alla luce della richiamata applicazione delle regole sulle c.d. finestre: il 30.11.2014 per le lavoratrici dipendenti private; il 30.12.2014 per le lavoratrici dipendenti pubbliche (ex Inpdap, per le quali la pensione può non decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della finestra mobile); il 31.5.2014 per le lavoratrici autonome.

Con il messaggio n. 219/2013 l’Inps ha ulteriormente chiarito che sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale si applicano le disposizioni relative al trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alle regole del sistema contributivo..

Inoltre, alle medesime lavoratrici non trovano applicazione i benefici di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995 (lavoratrici con figli).

Il beneficio non è tra l’altro applicabile alle lavoratici aventi contribuzione versata esclusivamente alla c.d. Gestione Separata dell’Inps.

Ai fini della valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni, sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi (con esclusione di quelli accreditati per malattia e disoccupazione).

Durante l’attesa tra il raggiungimento del diritto e l’erogazione della pensione, potrà continuare l’attività lavorativa, con contestuale accredito, quindi, della relativa contribuzione.

Con una Risoluzione approvata il 5 dicembre 2013, la XI Commissione Permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, ha impegnato l’Inps a rivedere le istruzioni fornite con la circolare n. 35/2012 e, quindi, la possibilità di poter accedere all’opzione pensionistica in esame avendo maturato il necessari requisiti entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dall’applicazione della finestra mobile di accesso e dalla possibilità, offerta dalla stessa legge n. 243/2004, di rivedere entro il medesimo termine la presenza di condizioni utili per prorogare la sperimentazione.

Analoga posizione è stata espressa dalla Commissione Lavoro del Senato.

La risoluzione ha ottenuto il parere favorevole del Governo e del Ministero del lavoro, ma non di quello dell’economia (preoccupato da possibili ripercussioni sulla tenuta della necessaria copertura finanziaria).

Ad oggi l’Inps non ha reso alcun chiarimento.

Sotto il profilo dell’importo della pensione derivante dall’accesso al regime in esame, vi è da dire che la pensione sarà sicuramente più bassa, atteso che la stessa viene determinata per intero con il metodo di calcolo contributivo che, a differenza di quello retributivo, a parità di anni lavorati, è generalmente meno conveniente perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni.

Inoltre, il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato, in con conseguente riduzione dell’importo, per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.

Non è chiaramente possibile quantificare a priori questa differenza, rilevando la particolare carriera lavorativa dell’interessata.

 

Redazione

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