Cassazione: in caso di ritardo del difensore, il giudice non può pronunciarsi

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I giudici della Suprema Corte, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 45190/2013, hanno stabilito che, se il difensore di una delle parti comunica tempestivamente un suo ritardo per la discussione, il giudice non può celebrare l’udienza.

Nel caso in esame, il Gip disponeva l’archiviazione di un procedimento che vedeva un soggetto indagato del reato di cui all’artico 609-quater del Codice Penale, rubricato “Atti sessuali con minorenne”. La parte offesa e il suo avvocato non partecipavano all’udienza, fissata per l’opposizione alla richiesta del Pm di archiviare il procedimento, a causa di un ritardo, dovuto a caso fortuito, comunicato però per tempo sia telefonicamente sia tramite fax alla cancelleria.  Nel fax inviato al Tribunale, l’avvocato annunziava che, “a causa di un ritardo” della sua assistita “cagionato da un imprevisto improvviso“, sarebbe arrivato all’udienza con un ritardo previsto di quaranta minuti. Il Gip, ignorando il fax del difensore, procedeva alla nomina del sostituto procuratore del difensore della parte offesa, senza la presenza del difensore e della parte offesa.

I giudici di legittimità hanno ritenuto tale condotta come lesiva del diritto di difesa, come principio supremo del nostro ordinamento e tutelato dall’articolo 24 della Carta costituzionale.

Il Gip non si trovava dinanzi ad una istanza di rinvio dell’udienza, per legittimo impedimento, ma alla comunicazione della necessità di una limitata attesa per poter espletare nell’udienza il diritto di partecipazione e di difesa. Si trattava, dunque, di una breve procrastinazione temporale nella stessa giornata, assimilabile ad una mera rettifica organizzata.

Il ritardo effettivo, inferiore a quello preventivamente comunicato, era da considerarsi ragionevole, alla luce del notorio e del senso comune. La condotta del giudice, che in questo modo aveva leso il principio di difesa e del contraddittorio, rappresentava una causa di nullità che inficiava l’intera ordinanza impugnata.

Nella motivazioni della sentenza, la Cassazione giunge ad affermare che “la tutela del contraddittorio evincibile dall’articolo 127 c.p.p. si è attestata a un livello formalistico e pertanto non è stata garantita in modo effettivo alla parte ora ricorrente”.

Di conseguenza, annullava l’ordinanza impugnata e disponeva la trasmissione degli atti al gip per l’ulteriore corso del procedimento.

Lorenzo Pispero

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