Enti locali;i debiti vanno pagati anche in default

Redazione 25/09/13
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Se un ente locale dovesse trovarsi in difficoltà economiche questo non può rappresentare un alibi valido per non essere puntuale con i pagamenti dei debiti. Allo stesso modo l’avvio della procedura di dissesto, con conseguente nomina di un organo straordinario di liquidazione, non può giustificare il mancato riconoscimento delle intere somme reclamate dai creditori dell’ente.

Questo è quanto ha fissato la Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo accogliendo i ricorsi, nn. 43870/04 e 43892/04, di due cittadini italiani che reclamavano dal comune di Benevento il pagamento di canoni di locazione non percepiti e la riparazione di danni arrecati al proprio immobile. Successivamente, tuttavia, era intervenuto lo stato di insolvenza del comune e la nomina del commissario straordinario a rendere più complessa la situazione.

Il fatto che il comune fosse stato condannato a risarcire i due cittadini con due sentenze distinte non era servito a nulla, dal momento che nel 2004 era sopraggiunta una legge, n.140, che aveva ampliato il blocco dei pagamenti da parte degli enti in dissesto anche alle domande, come dei due ricorrenti, riconosciute con sentenza successiva alla dichiarazione di insolvenza. Da questa situazione si è generato un lungo contenzioso che ha visto il tentativo, senza successo, da parte dei due ricorrenti di mettere le mani sulle proprietà del comune per soddisfare il proprio credito.

La vicenda si è così trascinata fino alla Corte di Strasburgo che si è schierata con i ricorrenti,  respingendo le motivazioni del governo italiano secondo cui la circostanza eccezionale dell’insolvenza finanziaria del comune non permetteva di coprire completamente i debiti. Intanto, però, a causa del braccio di ferro con il comune, il conto per le casse statali è cresciuto; infatti ad uno dei ricorrenti dovranno essere versati 50 mila euro mentre all’altro 30 mila oltre alla quota di 5 mila euro ciascuno come rimborso delle spese legali sostenute.

La Corte, applicando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), ha riconosciuto il danno che i due ricorrenti hanno subito e che la normativa italiana non ha permesso che venissero soddisfatti i loro diritti. ” E’ stato impedito ai ricorrenti di ricevere le somme di denaro che avrebbero ragionevolmente dovuto ricevere”, ha dichiarato la Corte. “E anche ipotizzando che i ricorrenti avessero accettato l’accordo amichevole proposto dall’organo straordinario di liquidazione, essi avrebbero perso il 20% delle somme loro dovute, oltre alla rivalutazione per interessi e inflazione”.

La Corte ha rigettato l’argomentazione del governo secondo cui “la circostanza eccezionale dell’insolvenza del comune giustificherebbe il mancato pagamento della totalità dei debiti in toto e l’offerta di pagare ai ricorrenti l’80% delle somme dimostrerebbe la preoccupazione da parte del comune di trattare allo stesso modo tutti i creditori impegnati nella procedura di recupero”.

Per il collegioin quanto ente dello stato, un’autorità locale non può utilizzare le difficoltà finanziarie come scusa per non onorare i suoi obblighi stabiliti da una sentenza definitiva”. Di qui il riconoscimento della violazione degli articoli 1 protocollo 1 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo  (Cedu) e dell’articolo 6 sul diritto di accesso a un corte.

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