Durc: da oggi arriva solo tramite Pec

Redazione 02/09/13
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Il Durc non sarà più su carta; infatti a partire da oggi 2 settembre le casse edili, l’Inps e l’Inail rilasciano il documento unico di regolarità contributiva solamente per Posta elettronica certificata, ossia la Pec, all’indirizzo obbligatoriamente da indicare sul modulo telematico di richiesta.  Il Durc è un certificato che prova contemporaneamente la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e casse edili verificati in virtù delle rispettive norme di riferimento.

Rispetto al passato con il Durc le imprese, e i loro consulenti, compiono un’unica richiesta per il rilascio della regolarità contributiva “complessiva“. Il Durc attesta la regolarità contributiva ma non genera effetti liberatori per l’impresa, in pratica nonostante l’attestazione di regolarità da parte degli enti, a loro rimane in ogni caso la facoltà di attivare azioni per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute dall’impresa certificata come regolare.

Per regolarità contributiva si ritiene la correttezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all’intera situazione aziendale.

L’Inps, l’Inail e la cassa edile sono tutte e tre tenute a verificare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di conclusione dell’istruttoria. Se dopo il rilascio del Durc  emergono fatti tali da cambiare radicalmente la situazione di regolarità già attestata, l’ente deve darne immediata comunicazione al richiedente e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

In ogni richiesta di Durc qualora manchi la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l’istituto che ha riscontrato questa mancanza prima di attestare l’irregolarità è tenuto a invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di massimo 15 giorni. Viene fatta eccezione a questa norma quando il Durc è richiesto ai fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva; in questo caso la data che va indicata nella richiesta deve essere la stessa  della presentazione dell’autocertificazione.

La richiesta del Durc avviene su internet all’indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it al quale si accede mediante autenticazione e dove è disponibile anche il manuale utente. La procedura attesta l’inoltro della richiesta del Durc e comunica l’assegnazione di un CIP, questo vale come “ricevuta” e deve essere stampato e conservato dall’utente come prova del corretto invio della richiesta. Nel caso di contratti pubblici il CIP viene rilasciato solo a inoltro della prima richiesta e deve essere indicato dall’utente per ogni richiesta, riguardante allo stesso appalto/subappalto, successiva alla prima. Mediante il CIP è possibile verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica.

A partire da oggi, 2 settembre 2013, l’inoltro della richiesta del Durc è permesso solamente se il sistema riscontra l’avvenuta registrazione nell’apposito campo del modulo di richiesta, di un indirizzo Pec. I Durc saranno recapitati dall’Inail, dalle casse edili e dall’Inps, solamente mediante Pec agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

La novità proviene dalle ultime riforme in ambito di semplificazione destinate a favorire la riduzione dei costi amministrativi, non solo ma è anche figlia delle semplificazioni, al Durc, introdotte dal dl n. 69/2013 (Decreto Fare, convertito in legge n. 98/2013  in vigore dal 21  agosto). Semplificazioni che sono evidenziate dalla Cnce come riguardanti proprio il rilascio del documento di regolarità, il Durc nella fattispecie è stato confermato ai fini del pagamento dei lavori all’impresa affidataria e alle subappaltatrici.

Il Durc va richiesto d’ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell’appalto, il Dl Fare ne ha stabilita la validità di 180 giorni dall’emissione consentendone l’utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.

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