Semplificazioni: edilizia, tutor per le imprese e norme tributarie

Redazione 23/08/13
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Il 19 giugno scorso è stato approvato dal consiglio dei ministri il ddl semplificazioni, adesso è affidato alla commissione affari costituzionali del Senato per l’avvio dell’iter parlamentare. Il Ddl prevede il tutor per l’assistenza alle imprese che si relazionano alla PA, permessi per costruire più rapidi e sarà sufficiente la Scia per le varianti non essenziali, sarà estesa l’area di esonero della dichiarazione degli eredi più prossimi, che potranno avvalersi anche di copie non autentiche della documentazione, per le successioni mortis causa.

In merito al permesso di costruire, oggi i 60 giorni concessi al responsabile del procedimento per formulare una proposta di provvedimento e richiedere documentazione integrativa sono raddoppiati in due circostanze; nei comuni con una popolazione superiore alle 100 mila unità e per i progetti considerati particolarmente complicati. Successivamente dovranno sussistere entrambe le suddette condizioni. Dunque si assisterà ad un abbattimento dei tempi visto lo stop inferto al raddoppiamento automatico nelle grandi città.

Sempre nell’ambito dell’edilizia, le varianti al permesso di costruire saranno possibili grazie alla Scia, dunque ci si potrà discostare dal permesso con la procedura facilitata nel caso in cui i lavori non violino le prescrizioni. Tuttavia non va dimenticato che prima è necessario acquisire i dovuti atti di assenso e la modifica non  deve configurare una variazione essenziale dell’immobile. Quindi c’è il via libera a modifiche sulle entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna di ciascuna unità abitativa. 

C’è di più, nell’attesa degli opportuni accertamenti dell’amministrazione non ci sarà la sospensione dei lavori stabilita dall’articolo 27 del dpr n. 380/2001. Una novità che, come mette in risalto in un dossier il servizio studi di palazzo Madama mediante la presentazione della Scia” consente l’avvio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni”. 

Per quanto concerne le varianti al permesso di costruire bisogna ricordare che l’articolo 32 del dpr 380/2001 affida alle regioni il compito di selezionare quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato e a grandi linee dovrebbero essere; mutamento della destinazione d’uso, aumento rilevante della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato e violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

Novità di rilievo in arrivo anche sul tema del Pubblico registro automobilistico; infatti dal 1° luglio 2014 chi subisce il furto dell’auto non dovrà più comunicarlo al Pra, saranno le stesse forze dell’ordine cui l’automobilista si è rivolto ad occuparsene. Situazione simile in caso di cambio di residenza, sarà compito dell’anagrafe rendere noto il passaggio da un domicilio ad un altro. Misura cautelare per le dichiarazioni unilaterali di vendita dell’auto: per scongiurare fenomeni fraudolenti e/o intestazioni fittizie dei mezzi, saranno necessari atti bilaterali che abbiano l’autenticazione sia dell’acquirente che del venditore.

Per quanto riguarda le imprese sarà creato un vero e proprio tutor che aiuterà le aziende in tutte quelle procedure amministrative che, in osservanza della normativa attuale, si devono concludere con provvedimento espresso. Ad erogare il servizio saranno gli sportelli unici per le attività produttive (Suap), nella persona del responsabile dello sportello stesso o di un suo delegato.

Il ddl presenta numerose norme tributarie, fra queste una è mirata a semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. La soglia di esenzione dell’asse ereditario viene aumentata dagli attuali 25 mila a 75 mila euro, purché non siano interessati immobili o diritti reali immobiliari. Ad avvalersi dell’agevolazione saranno il coniuge o i parenti in linea retta del de cuius.

Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione debba essere presentata , viene data la possibilità ai contribuenti di allegare anche copie non autentiche della documentazione, purché siano accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Rimarrà una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, chiedere agli eredi di esibire gli originali in sede di controllo.

Ci saranno anche degli interventi destinati alla tutela di chi investe sui mercati finanziari; infatti viene incluso nel Tuf un nuovo articolo 4-quater, che estende a tutte le aree di vigilanza della Consob i più penetranti poteri di indagine già previsti dall‘articolo 187-octies del Tuf in materia di abusi di mercato. Introdotta anche una sanzione amministrativa pecuniaria specifica a danno degli amministratori di società quotate che commettono gravi violazioni in materia di operazioni con parti correlate.

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