Riforma del lavoro: una tantum per il co. co. pro.

Redazione 02/04/13
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L’Inps, con circolare n. 38/2013, ha dettato le indicazioni per la presentazione dei co.co. pro. che non sono destinatari della nuova ASpI. L’Istituto di previdenza nazionale fissa il termine di presentazione delle domande il 31 dicembre dell’anno di riferimento, tenendo conto che potrebbe avvenire anche in costanza del rapporto lavorativo. Da quanto si apprende, vale dunque l’una tantum riformulata dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012) che annuncia oltre all’assegno mensile di 1.075 euro per il collaboratore a progetto che rimane senza lavoro, anche una parziale semplificazione dei requisiti. A beneficiarne sono solo i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Figurano pertanto tra gli esclusi tutti coloro che, per espressa previsione normativa, sono titolari di redditi di lavoro autonomo, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili all’interno dell’ambito applicativo dei contratti di collaborazione a progetto, come sancito dall’art. 61 del dlgs n. 276/03.

Trattasi, nello specifico, di assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa di studio e soggetti che svolgono un semplice rapporto di co.co. co. (art. 61, comma 2). In virtù della medesima ragione sono esclusi dall’una tantum anche gli individui assicurati presso altre casse previdenziali, che risultano già titolari di pensione o coperti da altre forme  pensionistiche obbligatorie. Per poter usufruire dell’indennità i requisiti sottostanti ai collaboratori, e cioè la monocommitenza, il reddito lordo, il periodo di disoccupazione, e l’accredito contributivo, devono essere soddisfatti congiuntamente, ossia in via del tutto conteporanea. I requisiti menzionati vanno, poi, soddisfatti in relazione all’anno precedente; l’unica condizione che viene subordinata all’anno corrente è quella che richiede l’accreditamento, presso la predetta gestione separata Inps, di un numero di mensilità non inferiore ad uno.

Per quanto riguarda il primo requisito, la monocommitenza, dal momento che questa non risulta più riferibile all’ultimo anno di lavoro, quello al termine del quale ha avuto luogo il termine del rapporto di lavoro, bensì all’anno antecedente, deve essere lo stesso datore di lavoro (il committente) a garantirla per l’intero periodo annuale precedente a quello in cui viene avanzata la domanda. Nello specifico, la monocommittenza sussiste anche qualora, durante lo stesso anno, il lavoratore abbia ottenuto più rapporti collaborativi purchè siano stati tutti stipulati con il medesimo datore/committente. Tenendo in considerazione la finalità normativa, l’Inps, questa volta con attinenza al requisito b), il “reddito lordo complessivo soggetto a imposta fiscale”, precisa come quest’ultimo vada inteso quale reddito lordo conseguito in qualità di co. co. co..

Con riferimento al requisito di cui al punto d), il periodo di disoccupazione, richiesto per un lasso temporale ininterrotto di almeno due mesi nel corso dell’anno precedente, l’Istituto previdenziale spiega che la disoccupazione di cui si fa menzione è riconducibile all’art. 1, comma 2, lettera c del dlgs n. 181/00, il quale mette in chiaro la condizione del soggetto privo di lavoro, il quale deve dimostrarsi subitaneamente disponibile alla ricerca ed allo svolgimento di attività lavorative, sempre seguendo le modalità sancite congiuntamente con i servizi dipendenti. Il suddetto stato va comprovato con apposita dichiarazione da parte del diretto interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale fa recapito il rispettivo domicilio, in allegato ad un’ulteriore dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa anticipatamente svolta, nonché l’immediata diponibilità a svolgere attività di lavoro nuova. Il periodo inclusivo della disoccupazione ininterrotta di almeno un minimo di due mesi, in relazione all’anno di riferimento 2013, deve sussistere nel 2012.

Tenendo conto che la recente prestazione è entrata formalmente in vigore dal 1^ gennaio 2013 e che la trascorsa disciplina, non richiedendo lo stato di disoccupazione, faceva unico riferimento alla mancanza di contratto lavorativo da almeno due mesi, l’Inps ha chiarito che, in via esclusiva, nella domanda riguardante l’anno di riferimento 2013, il richiedente è tenuto a dichiarare l’assenza di un contratto di lavoro per un periodo temporale ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012. Per quanto infine concerne l’accredito contributivo, il requisito di cui alla lettera e), l’Inps precisa che degli “accrediti contributivi presso la gestione separata relativi all’anno precedente e a all’anno di riferimento” si considerano utili i contributi effettivi, inclusi quelli figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014, 2015, il requisito è ridotto da quattro a tre mesi. L’una tantum viene erogata dall’Inps dietro domanda dell’interessato. Dal momento che il requisito di disoccupazione che la previgente disciplina richiedeva in relazione all’evento “fine lavoro”, e dunque all’anno in corso, viene invece ora richiesto in riferimento all’anno precedente, la domanda può essere presentata anche in costanza del rapporto di lavoro, sempre comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Soltanto nel caso in cui il requisito dell’accredito contributivo dovesse essere maturato nel mese di dicembre, il termine di presentazione della domanda, relativa all’anno di riferimento della maturazione del citato requisito, viene prorogata sino al 31 gennaio dell’anno consecutivo a quello di riferimento. All’atto della presentazione della domanda non è invece richiesto lo stato di disoccupazione. Per quanto, infine, attiene all’importo dell’una tantum, si ricorda che esso è pari al 5% (7% nel triennio 2013/2015) del minimale annuo di reddito di artigiani e commercianti, di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La prestazione viene dunque liquidata in un’unica forma risolutiva nel caso in cui l’importo della prestazione sia pari o inferiore a 1.000 euro; ed in importi mensili pari o inferiori  a 1.000 euro nel caso in cui l’importo della prestazione sia superiore a 1.000 euro.

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