Riforma del lavoro: posticipo della trasformazione in co.co.pro

Redazione 02/04/13
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La presunzione dei co.co co. introdotta dalla Riforma Fornero, inizierà ufficialemte ad operare soltanto a partire dal 18 luglio 2014 e con solo riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, ossia già attive al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma. La stretta alle partite Iva viene dunque posticipata. Per quelle nuove, e cioè per le partite Iva aperte dal 18 luglio 2012, invece l’attesa è protratta per un anno aggiuntivo dal momento che la presunzione acquisirà efficacia a partire dal medesimo giorno e dal medesimo mese del 2015. Questo è quanto si apprende dalla circolare n. 15/2013 tramite la quale l’Inail ha ampiamente chiarito le novità introdotte dalla riforma del lavoro, la legge n. 92/2012, sulla presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva con monocommittenza. Con l’intento di scongiurare le false partite Iva, quelle relazioni lavorative autonome mimetizzanti rapporti collaborativi se non addirittura di lavoro dipendente, la Riforma Fornero interviene con l’introduzione di una precisa presunzione legale, in base alla quale il rapporto instaurato tra l’impresa e il titolare di partita Iva si presume essere di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (appunto co. co. pro.), salvo prova contraria da parte del committente, qualora siano valide almeno due delle seguenti premesse: durata della collaborazione, fatturato e postazione fissa di lavoro.

L’arco della durata collaborativa va individuato nell’ambito di ciascun anno civile, periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre, dovendo poi risultare pari ad un intervallo non inferiore agli otto mesi annuali (ossia 241 giorni anche non continuativi), per almeno due anni consecutivi. La verifica invece della postazione fissa di lavoro deve avvenire quando, negli archi temporali utili all’effettuazione di una delle restanti condizioni presunte, il collaboratore usufruisca di una postazione in locali in disponibiltà del committente. Infine per quanto concerne il fatturato, esso deve risultare pari all’80% del ricavato all’interno dell’arco di due anni solari consecutivi, e cioè di due periodi di 365 giorni non coincidenti obbligatoriamente con il biennio civile. Se si intende, tuttavia, far valere questa condizione unitamente a quella inerente la durata, il criterio dell’anno civile valido per la durata assimila anche il criterio reddituale, per cui persino per il fatturato dovrà farsi riferimento a due anni civili.

La predetta presunzione si estende a tutte le partite Iva aperte dal 18 luglio 2012. Nei confronti di quelle già in essere a tale data, di contro, la riforma ha offerto un anno sabbatico utile a consentire ai professionisti ed alle imprese di adeguarsi, applicandosi dal 18 luglio 2013. In aggiunta si deve ricordare che la presunzione non ha operatività nel caso in cui la prestazione: 1) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato apprese mediante specifici percorsi formativi, dunque da capacità tecniche e pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nel contesto del concreto esercizio dell’attività; 2) sia svolta da soggetto titolare di un ammontare reddituale da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento contributivo previdenziale da parte di artigiani e commercianti (per il 2013 il limite fissato è di 19.196,25); 3) sia resa nell’esercizio di attività lavorative per le quali sia richiesta dall’ordinamento l’iscrizione ad un ordine professionale, ossia ad appositi albi, registri, posizioni o elenchi specializzati, stabilendo al riguardo precisi requisiti e limitazioni.

La co. co. pro., derivante dalla modificazione “ex lege” della partita Iva, a seguito dello scatto della presunzione potrà legittimamente ritenersi valida, a sua volta, però soltanto dietro presenza di uno specifico progetto. Se quest’ultimo requisito viene a mancare scatta infatti la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato. Tramite la circolare menzionata, l’Inail precisa appunto che la citata presunzione arriva a comportare l’applicazione della disciplina normativa presunta per il lavoro a progetto la quale, come primo prerequisito necessario per la regolarità della stessa co. co. pro., richiede proprio la sussistenza di un progetto la cui assenza viene a determinare la trasformazione della co. co. pro. in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, a partire già dalla data costitutiva del rapporto medesimo. Prosegue l’Inail che nel caso in cui avviene lo scatto della presunzione, il rapporto di partita Iva per conto di un committente si trasforma automaticamente in : co. co. pro. (lavoro a progetto) se sussiste un progetto effettivo; e viceversa in rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato qualora il progetto non risulti presente.

Si tratta di una presunzione relativa, spiega lIstituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, dal momento che il committente è abilitato a fornire una prova contraria, e cioè una dimostrazione concreta che dimostri la sussistenza di un autentico rapporto di lavoro autonomo, evitando così la conversione del rapporto in co. co. pro. nonché il rischio dell’aggiuntiva trasformazione in lavoro dipendente. Il momento, poi, a partire dal quale sarà possibile verificare la presunzione viene a dipendere dalla combinazione delle tre condizione precedentemente esposte. La prima data utile pare il 18 luglio 2014, data di scadenza dei primi due anni solari voluti dalla legge, a partire dalla quale potranno farsi valere il fatturato e la postazione fissa. Qualora, invece, i requisiti dovessero essere la postazione fissa e la durata, il primo momento di controllo sarà fissato non prima del 2015, atteso che il biennio oggetto d’interesse sarà il 2013/2014. L’Istituto indica, infine, come il caso di conversione in co. co. pro. implichi che le partite Iva siano tenute a pagare i premi tramite le medesime condizioni dei lavoratori parasubordinati, e cioè qualora vengano a sussistere tutte le condizioni oggettive e soggettive per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il calcolo del premio, in maniera analoga, verrà fatto seguendo le regole dei parasubordinati, ossia in misura ripartita per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente.

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