Rating di legalità, si inizia a fare sul serio… o quasi!

Redazione 22/01/13
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Chissà quanti, nelle pieghe del decreto “Cresci Italia”, avevano letto che, “al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”, l’art.5 ter attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un “rating di legalità” per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro.

E’ chissà quanti di questi hanno pensato che sarebbe rimasto un provvedimento inattuato, soprattutto nella parte in cui la legge prevede che “del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

A smentire i malpensanti e ad informare i disinformati ci ha pensato – almeno in parte – l’Autorità Antitrust, prima adottando un Regolamento ad hoc pubblicato a fine dicembre 2012 e, lunedì 14 gennaio u.s., con il primo Bollettino del 2013. E’ stato infatti pubblicato anche il modello di autocertificazione che le imprese dovranno compilare per ottenere dalla stessa Autorità il “rating di legalità”.

Le imprese, in particolare, dovranno attestare tra l’altro:

se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche;

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

• di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

• di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

• di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

• di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

• di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

Una volta ricevute le richieste dalle imprese, l’Autorità (entro 60 giorni) assegnerà il rating, con tanto di “+” per quelle imprese che, ad esempio, rispettino i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e/o adottino processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità.

Per la piena attuazione del Decreto, insomma, manca “solo” il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che (con qualche mese di ritardo) dovrà stabilire in che modo si terrà conto del rating di legalità in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, in sede di accesso al credito bancario.

Prevarrà l’approccio “legalitario” o il “volemose bene”? Ecco una delle “patate bollenti” che dovrà essere gestita dal prossimo Governo!

 


 

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