Iva 2013: le novità su come compilare la nuova fattura

Redazione 11/01/13
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Ieri, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.1/E, ha dichiarato che la numerazione delle fatture non deve necessariamente ricominciare da 1 ogni anno; infatti è contemplato anche un sistema che conservi continuativamente le fatture, in modo da poter aver uno storico di quelle emesse, purché siano adottati accorgimenti per indicare in modo diverso l’anno di emissione.

La risoluzione si allinea alla risposta ad un interpello dell’anno scorso giunta ieri mattina e conferma quanto è già stato espresso poco prima dall’Assosoftware mediante un comunicato stampa.

La numerazione progressiva delle fatture, dunque, può continuare nello stesso modo degli anni passati, ed è una risposta alla domanda che proprio recentemente le aziende si stavano facendo. Bisognava, infatti, fissare il significato da assegnare alla previsione inserita nella nuova versione dell’articolo 21, comma 2, lettera b) del Dpr 633/72, introdotta a cominciare dal 1° gennaio scorso dalla legge n. 218/2012 (la legge di stabilità). In base alla nuova formulazione della norma, la fattura dovrà presentare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Nella versione nuova non viene più chiaramente espresso l’obbligo che la numerazione progressiva sia rivolta ad un anno solare.

Dunque, l’interpretazione comune della nuova formulazione è che l’univoca identificazione può essere garantita in due modi; in primo luogo mediante una numerazione progressiva con riferimento all’intera esistenza dell’impresa senza l’azzeramento del conteggio all’inizio di ogni periodo d’imposta. Alternativamente si può mantenere una numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’anno avrebbe potuto costituire una serie (es. n. 1/2013).

Qualora non si volesse utilizzare la prima soluzione, rimangono, però, dubbi sul reale valore pratico anche nell’ applicazione della numerazione affiancata dall’anno di emissione al numero progressivo. Si poteva considerare, infatti, che sostanzialmente l’assenza dell’anno non faceva mancare il requisito dell’identificazione univoca. Questo per il semplice motivo che la fattura è formata da vari elementi e che ciascuno di questi elementi concorre a renderla inequivocabile. Uno su tutti la data di emissione.

L’Agenzia delle Entrate ha agito per tempo, privilegiando la sostanza alla forma. Praticamente ha ribadito che l’identificazione univoca delle fatture è certificata sia da una numerazione progressiva potenzialmente illimitata che garantisca che il numero x corrisponde alla fattura y, sia grazie al riferimento alla data o ad un qualsiasi altro codice. La data di emissione è un elemento assolutamente obbligatorio.

Ne consegue che la contestuale indicazione del numero, senza affiancamento dell’anno di emissione, resta sufficiente a definire il documento fiscale come univoco, quindi non cambia nulla da questo punto di vista rispetto allo scorso anno. Permane la facoltà di assumere una numerazione senza soluzione di continuità. Una scelta del genere potrebbe essere dovuta a necessità di coordinamento di cui hanno bisogno, ad esempio, all’interno di un gruppo composto anche da società europee. In questa circostanza l’Assosoftware propone giustamente che per l’anno 2012 si cominci con il numero 1, continuando progressivamente a partire dal 2014.

Il metodo tradizionale, tuttavia, appare migliore, sia a livello di praticità che per quanto riguarda l’armonizzazione che risulta maggiore con gli adempimenti dichiarativi. Le aziende e le società di software, quindi, adesso devono comunque aggiornare i programmi con la finalità di mostrare nella fattura il numero di partita Iva rispettivo dei clienti nazionali, ossia il codice identificativo per i clienti comunitari ed infine il codice fiscale per i quelli privati. Dal 1° gennaio 2013 questi elementi devono risultare in fattura.

Inoltre, sempre per adeguare la fattura alle modifiche inserite dalla legge di stabilità, bisogna prevedere la stampa sulle fatture delle diciture fiscali per le operazioni senza l’applicazione dell’Iva (per esempio, inversione contabile, operazione non soggetta, operazioni non imponibili eccetera).

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