Cassazione, punibili per tentativo anche gli atti preparatori del delitto poi non eseguito

Redazione 03/04/12
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Sono punibili per tentativo di reato anche tutti gli atti preparatori del delitto, a prescindere da qualunque esecuzione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con  sentenza n. 12175 del 2 aprile 2012, con cui viene confermata la condanna per tentata rapina inflitta dai giudici di merito a carico di un imputato sorpreso in possesso di armi, in attesa del momento giusto per fare irruzione in una banca.

Il collegio difensivo dell’imputato eccepiva l’insussistenza degli estremi del tentativo nella condotta dell’agente, in quanto, al momento del fermo, l’azione delittuosa si trovava ancora allo stadio degli atti preliminari non punibili.

La seconda sezione della Suprema Corte non lascia però spazio a dubbi, e, richiamando alcuni precedenti in materia, precisa che la linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile (secondi il vecchio brocardo cogitationes poenam nemo patitur) e quella punibile si snoda attraverso l’esatta comprensione dei tre concetti costituenti l’elemento oggettivo del reato, e cioè 1)l’idoneità degli atti; 2)l’univocità degli atti; 3)il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.

Per il Giudice di legittimità, ai fini del perfezionamento del tentativo di reato punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) fanno fondatamente ritenere che l’azione – considerata come l’insieme dei suddetti atti – abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato, che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall’imminente progettato delitto e che il medesimo sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità. A tal fine, si devono escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dai proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4).

Pertanto, nel caso di specie, “il possesso di armi, anche se di fatto non utilizzate, unitamente ad altri strumenti diretti al travisamento della persona, costituisce manifestazione univoca del tentativo di rapina aggravata, ove la si valuti alla luce sia della condotta anteriore all’intervento del CC, caratterizzata dal sopralluofo e dall’attesa del momento migliore per irrompere in banca, sia di quella successiva, estrinsecatasi in una fuga tanto precipitosa quanto pericolosa”.

Per la Cassazione non vi è pertanto dubbio che, in questo caso, il comportamento dell’agente abbia varcato la soglia della punibilità penale sotto il profilo del tentativo.

Qui il testo integrale della sentenza n. 12175 del 2 aprile 2012 della Corte di Cassazione

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