Internet: una nuova minaccia in arrivo dal Parlamento

Redazione 17/12/11
Scarica PDF Stampa
Ci risiamo. L’Italia sta attraversando una crisi economica senza precedenti, è guidata da un Governo di emergenza nazionale che, tuttavia, non sembra capace di guardare all’innovazione come ci sarebbe da attendersi e, come se non bastasse, c’è qualcuno in Parlamento, che – per fare un favore ai soliti amici ed amici degli amici – trova ancora il tempo e l’energia di provare a fare pericolosi sgambetti alla Rete ed all’ecosistema telematico.

L’On. Fava (Lega Nord) ha, infatti, appena presentato un emendamento al disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011” attraverso il quale con la scusa di dare attuazione alla disciplina europea, propone di irrigidire in modo irresponsabile ed insensato l’attuale regolamentazione in material di responsabilità degli intermediari della comunicazione e, in particolare, degli hosting provider.

A rendere “tragicomica” la situazione è la circostanza che si vorrebbe introdurre nel nostro Ordinamento un principio palesemente contrario alla disciplina europea proprio attraverso il varo di una legge che ha lo scopo di adempiere a tale disciplina.

Battute a parte, ecco l’idea dell’Onorevole Fava.

Gli hosting provider dovrebbero essere considerati responsabili dei contenuti pubblicati dai propri utenti non soltando quando – come prevede la disciplina vigente – informati del carattere illecito di tali contenuti da parte della compotente Autorità non si attivino per rimuoverli o renderli, comunque, inaccessibili al pubblico ma anche quando non provvedano in tal senso sulla base delle sole informazioni “fornite dai titolari dei diritti violati dall’attività o dall’informazione”.

Fuor di giuridichese, ciò significa che se l’hosting provider riceve dal titolare dei diritti una mail nella quale gli si dice che la pubblicazione di un certo contenuto è illecita, questi è tenuto a procedere alla sua rimozione a prescindere da ogni verifica circa la fondatezza o infondatezza della segnalazione.

Si tratta di una inaccettabile forma di privatizzazione della giustizia perché si consente ad un soggetto di farsi giustizia da solo e di ottenere la rimozione di un contenuto dallo spazio pubblico telematico sulla base della sola propria posizione, senza alcun contraddittorio né procedimento dinanzi ad un’Autorità terza ed imparziale.

E’ un approccio al problema della tutela d’autore online ancor più insensato e draconiano di quanto non sia quello cui è ispirato il regolamento al quale sta lavorando l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

Il risultato dell’eventuale approvazione dell’emendamento proposto dall’On. Fava è semplicemente drammatico: chiunque voglia far scomparire un contenuto “scomodo” da Internet, è sufficiente che scriva al soggetto che ospita tale contenuto, paventandogliene l’illegittimità.

Sin troppo facile prevedere che il fornitore di hosting, pur di sottrarsi ad ogni responsabilità, rimuoverà il contenuto segnalatogli e, così facendo, priverà l’utente che lo ha pubblicato della propria libertà di comunicazione online.

Non è questa la posizione di equilibrio tra tutela del diritto d’autore online e tutela della libertà di manifestazione del pensiero delineata nella disciplina europea della materia.

Ma non basta.

L’On. Fava, infatti, vorrebbe anche sottrarre all’ambito di applicazione dello speciale regime di responsabilità voluto dal legislatore comunitario, l’hosting provider che “metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi ad opera del destinatario del servizio”.

Non ci siamo.

Il punto non è se e quali servizi l’hosting provider fornisca ai propri utenti né con quali modalità quanto piuttosto se ed in che misura tali servizi sono meramente tecnici e non hanno per presupposto la conoscenza del carattere illecito dei contenuti intermediati.

Si tratta di un irrinunciabile principi di diritto che se tradito, determina l’introduzione nel nostro Ordinamento di nuove ed intollerabili forme di responsabilità oggettiva: si finisce con il chiamare l’intermediario della comunicazione a rispondere di una condotta illecita altrui solo perché – pur senza conoscerne l’illiceità – la agevola o, indirettamente, se ne avvantaggia.

E’ un emendamento pericoloso quello in discussione in Parlamento e va fermato a pena, in caso contrario, di trasformare il Paese nella cenerentola d’Europa in fatto di responsabilità degli intermediari e, conseguentemente, di libertà di manifestazione del pensiero.

Sin qui, senza contare – ma solo perché l’emendamento sembrerebbe essere stato dichiarato inammissibile dalla Commissione parlamentare che lo ha esaminato – che lo stesso Fava avrebbe voluto imporre agli hosting provider anche “l’adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, in quanto tali informazioni contengano parole chiave che, negli usi normali del commercio, indicano abitualmente che i prodotti o i servizi a cui si applicano non sono originali, usate isolatamente o in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario; l’adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi la cui descrizione corrisponde alla descrizione di prodotti o di servizi contraffattori, che i titolari dei diritti di proprietà industriale ad essi relativi abbiano preventivamente comunicate al prestatore del servizio; l’esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell’informazione; la pubblicazione all’interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione. Al fine di prevenire la violazione delle norme sulla commercializzazione di prodotti o di servizi soggetti a limitazioni legali nella vendita o nella fornitura, tale dovere di diligenza comprende tra l’altro: l’adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari o richiede la prescrizione medica; l’esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell’informazione; la pubblicazione all’interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione.”.

Tutto questo proprio mentre la Corte di Giustizia ha definitivamente chiarito che non si può imporre ad un intermediario della comunicazione di adottare filtri per prevenire la pubblicazione di questo o quell contenuto e ad analoghe conclusioni è giunto il Tribunale di Roma.

Vien proprio da chiedersi che “fava” leggano in Parlamento se mentre si varano iniziative legislative volte ad attuare il diritto dell’Unione europea, si propongono emendamenti che prevedono esattamente il contrario di quanto disposto nella disciplina comunitaria.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento