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    Fisco 8 luglio 2011, 08:39

    Manovra Correttiva, mediazione e condono per le liti fiscali fino a ventimila euro

    Introdotta la conciliazione obbligatoria nel processo tributario, art. 17-bis D.L. 98 del 2011


    La “Manovra Correttiva” (decreto legge 98 del 2011 in vigore dal 6 luglio) prevede in materia di liti fiscali alcune importanti novità: la conciliazione obbligatoria per le liti con importo fino a 20.000 euro e il condono delle liti fino allo stesso importo di valore.

    Le misure varate dal Governo puntano a ridurre il contenzioso pendente e a limitare quello futuro. L’ esigenza di fare cassa unita ad un arretrato difficile da smaltire impone, pertanto, di attuare delle misure eccezionali.

    In primo luogo, è stato inserito l’art. 17-bis Il reclamo e la mediazione” al D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 che introduce una fase obbligatoria di mediazione per tutte le liti con valore pari o inferiore a 20.000 euro, il cui mancato esperimento della fase di conciliazione comporterà l’inammissibilità del ricorso.

    Entro il termine per il ricorso, quindi, il contribuente dovrà notificare all’Agenzia delle Entrate un apposito reclamo contenente la proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese. L’organo che riceve il reclamo potrà, quindi:

    - accogliere la proposta del contribuente (in tal caso la procedura si arresta);

    - respingere la proposta di mediazione del contribuente;

    - effettuare una proposta di mediazione.

    Qualora decorrano inutilmente 90 giorni dalla notifica del reclamo, ovvero l’Agenzia delle Entrate non fornisca risposta entro tale termine, iniziano a decorrere i termini per la proposizione in giudizio.

    La Manovra, inoltre, ha previsto un condono che avrà ad oggetto le sole controversie ancora pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie, al Giudice ordinario o in sede di giudizio di legittimità e che non siano ancora state definite con sentenza, rinviando, per la disciplina di esso, a quanto già previsto dall’art. 16 della Legge n. 282/2002 (Finanziaria 2003).

    Il contribuente potrà versare un importo forfettario (che varia da un minimo di 150 euro, per le liti fino a 2 mila euro, ad un massimo del 50%, per le liti di valore superiore ai 2 mila euro e fino ad un massimo di 20 mila euro). Sono liti definibili, comprese nel condono, quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori ed, in via generale, tutti gli atti impositivi.

    Restano, invece, escluse dal condono quelle che hanno ad oggetto un silenzio – rifiuto, diniego di rimborsi, oltre che avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo.


    Pubblicato da il 8 luglio 2011 alle 08:07 in Fisco
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    2 Commenti per Manovra Correttiva, mediazione e condono per le liti fiscali fino a ventimila euro

    1. angelo

      per un accertamento a fine 2011 non è possibile accedere al condono?Grazie Angelo

    2. sirena

      e che fine faranno invece gli avvisi di accertamento nitificati dopo il 1 maggio 2011 ed entro il 1 aprile 1012. per questi non ci sara’ possibilita’ di presentare il “reclamo” perche’ non ancora entrato in vigore e non si potra’ usufruire della sanatoria sulle liti pendenti?
      Grazie
      Sirena

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    Renata Carrieri

    dottore commercialista,docente di economia aziendale, pubblicista

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