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Normativa di Riferimento

Nuove Tecnologie 8 luglio 2011, 10:10

Delibera Agcom: meglio ma sempre male.

Restano a rischio i diritti e le libertà fondamentali degli utenti della Rete.


E’ stata appena pubblicata la tanto dibattuta e discussa delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’atteso schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Il testo del provvedimento merita, ora, naturalmente, un attento esame ed approfondimento ma sembra, sin d’ora, possibile dire che, nonostante i ripensamenti ed i passi avanti importanti fatti dall’Autorità Garante si resta ancora lontani da una disciplina che possa davvero rappresentare un equo contemperamento dei diversi diritti ed interessi che si confrontano sul terreno del diritto d’autore.

L’AGCOM, infatti, manifesta l’intenzione di estendere l’ambito di applicazione della nuova disciplina al di là dei limiti oggettivi e soggettivi dei poteri attribuitile dal c.d. Decreto Romani, auto-attribuendosi una potestà regolamentare – e conseguentemente sanzionatoria – che non le compete anche in riferimento a contenuti diversi da quelli audiovisivi e a soggetti diversi dai fornitori di servizi media audiovisivi come oggi definiti dal Testo Unico, appunto, dei servizi media audiovisivi.

Il procedimento finalizzato all’ottenimento della rimozione di un contenuto ritenuto in violazione del diritto d’autore, rimane eccessivamente sommario – il gestore del sito [n.d.r. e non l’uploader] avrà, infatti, a disposizione solo 48 ore per difendersi.

Preoccupante anche la circostanza che il ruolo dell’Autorità giudiziaria sia solo eventuale: l’AGCOM si attribuisce il potere di sostituirsi ai giudici salvo che una delle parti coinvolte nel procedimento non adisca il Giudice ordinario prima del completamento del procedimento sommario.

Allarmante, inoltre – sebbene inevitabile conseguenza dei poteri di accertamento ed adozione dei citati provvedimenti – il potere sanzionatorio di irrogazione di multe salate per centinaia di migliaia di euro che l’Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti.

Lo schema di Regolamento, in sostanza, almeno ad una prima lettura, appare sensibilmente diverso da come lo stesso era stato rappresentato nel recente comunicato stampa e conserva, pertanto, importanti limiti e criticità per la libertà di manifestazione del pensiero e per la libera circolazione di idee e creatività nello spazio pubblico telematico.

Inevitabile, a questo punto, mantenere alto il livello di attenzione e coinvolgimento della politica, dei media e della società civile e, soprattutto, partecipare numerosi alla consultazione pubblica avviata dall’Autorità.

Il testo dello schema di regolamento di AGCOM


Pubblicato da il 8 luglio 2011 alle 10:07 in Nuove Tecnologie
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3 Commenti per Delibera Agcom: meglio ma sempre male.

  1. Pingback: Copyright, censura, Agcom: il test di Cranston | Minima academica

  2. Pingback: Yahoo: la legge è uguale per tutti (anche per Elly!)

  3. beppepippo

    dobbiamo stare ben svegli…

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Guido Scorza

avvocato, docente universitario, vicedirettore di Leggi Oggi

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