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Normativa di Riferimento

Tributario 4 luglio 2011, 13:55

Manovra correttiva 2011 e patto di stabilità: le novità per comuni e province

Sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario


Di rilievo le novità introdotte per comuni e province dalla manovra correttiva 2011, approvata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso [qui il commento aggiornato al testo definitivo pubblicato in Gazzetta, n.d.r.].

Tra queste: debutto dei criteri di virtuosità nella distribuzione della manovra fra gli enti locali, ulteriori tagli dal 2013, rafforzamento del patto regionalizzato e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Anzitutto, dal prossimo anno gli enti locali saranno suddivisi in quattro classi:

i più virtuosi, i virtuosi, i non virtuosi, i peggiori.

A decidere il posizionamento saranno i nove indicatori di virtuosità, che sono:

1. il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente,
2. gli investimenti finanziati con risorse proprie rapportati alla spesa corrente
3. la spesa in conto capitale rapportata alla spesa corrente,
4. l’incidenza della spesa di personale sulla spesa totale e il numero dei dipendenti sulla popolazione,
5. la situazione finanziaria nel triennio,
6. il livello nel triennio della spesa per auto di servizio,
7. il numero di sedi di rappresentanza (in Italia e all’estero),
8. l’autonomia finanziaria,
9. il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e la partecipazione alla lotta all’evasione fiscale.

Gli enti appartenenti alla classe dei più virtuosi avranno uno sconto di 200 milioni di euro sulla manovra posta a loro carico per il 2012 dall’articolo 14 del decreto legge 78/2010; sarà un decreto del Ministero dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Unificata a definire la riduzione.

Dal 2013, inoltre, gli enti appartenenti alla categoria dei più virtuosi, insieme a quelli appartenenti alla categoria dei (solo) virtuosi, vedranno azzerati i tagli introdotti dal d.l. 78/2010 e non saranno soggetti alla ulteriore stretta prevista dal decreto in commento.

La “stretta” ammonta, per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, a 1 miliardo nel 2013 e 2 miliardi a partire dal 2014; essa opererà, per l’importo ridotto del bonus a favore dei virtuosi, sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo (per i comuni compresi nelle regioni a statuto ordinario) e sui trasferimenti, comprensivi della compartecipazione Irpef (per i comuni di Sicilia e Sardegna).

L’individuazione delle singole riduzioni è rinviata ad un decreto del Mef, d’intesa con la Conferenza Stato città, da emanare entro il 30 giugno 2012.

A decorrere dal prossimo anno le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti locali del territorio, degli enti e organismi strumentali o il cui funzionamento è posto a carico dei predetti enti, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni (comprese le province autonome), previo accordo del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali.

Ciò a condizione che la regione nel triennio precedente abbia rispettato il patto di stabilità interno in tutte e tre gli anni e non sia stata sottoposta ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Le regole del patto regionalizzato richiedono che la regione, nell’individuare le entrate e le spese da considerare nel saldo valido ai fini del patto, rispetti i criteri europei e risponda del mancato raggiungimento dell’obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell’anno successivo, in misura pari allo sforamento.

Sono altresì confermate le sanzioni vigenti a carico degli enti inadempienti e il monitoraggio a livello centrale.

Le modalità di attuazione del nuove regole del patto regionalizzato saranno fissate con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011.

Intanto debutta la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario, di ammontare pari fino a dieci volte l’indennità di carica, per i primi, e fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri), per i secondi.

Essa sarà stabilita dalla sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nei casi in cui accertino che il rispetto del patto è stato raggiunto mediante imputazioni contabili “scorrette” o altre forme elusive; pensiamo, ad esempio, alla contabilizzazione delle entrate e delle spese alle cosiddette partite di giro, anziché ai pertinenti capitoli di bilancio.

Una ulteriore disposizione sancisce la nullità dei contratti e degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno; essa si applica agli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore del decreto in commento.

Ancora, dopo la soppressione dei trasferimenti statali operata con il federalismo fiscale, le sanzioni riferite a tagli o soppressioni degli assegni statali sono riferite anche alle “nuove” entrate del fondo sperimentale di riequilibrio; in caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare la differenza allo Stato.

Ci si chiede, come riflessione finale, se i criteri di virtuosità saranno davvero in grado di garantire principi meritocratici all’interno del comparto degli enti locali; il nostro timore è che fino alla determinazione dei fabbisogni standard la risposta alla domanda sia comunque negativa.

Patrizia Ruffini


Pubblicato da il 4 luglio 2011 alle 13:07 in Tributario
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9 Commenti per Manovra correttiva 2011 e patto di stabilità: le novità per comuni e province

  1. Dovendo il mio Comune attivare il servizio asilo nido comunale cosa deve fare e come calcolare la partecipazione alla spesa da parte degli utenti interessati ad usufruire del servizio a domanda individuale?

  2. luigi

    Salve, abbiamo realizzato lavori per il comune di Varese, da 1 anno che abbiamo emesso fattura e ancora non ci pagano, noi ad agosto visto il ritardo portato dall’amministrazione abbiamo chiesto il rilascio del certificato di esigibilita’, ottenuto, sulla base di detto certificato e della fattura emessa abbiamo portato avanti un decreto ingiuntivo, per le somme dovute, approvato é notificato il decreto al comune, il pagamento doveva avvenire a fine novembre, il comune prima dello scadere dei termini ha posto opposizione, ma non contestando le somme dovute ma’, sul fatto che sono obbligati a rispettare il patto di stabilita’, quindi ci hanno fissato udienza a marzo, volevamo sapere se é una procedura corretta quella assunta da detta amministrazione, scusate dimenticavo l,importo dovuto k riferito a fondi propri dell’amministrazione, e la beffa piu’ grande é quella che detti lavori sono derivanti da una perizia approvata, pur sapendo di essere soggetti al patto. Grazie

  3. geraci ignazio

    Vorrei delle delucidazioni in merito al patto di stabilità: diverse aziende hanno effettuato degli appalti per conto del comune di altofonte Pa il quale da mettà anno non paga le relative fatture perchè non vuole sforare il patto di stabilità, ma ci è stato riferito che il patto di stabilità è stato sforato perchè il comune anche se non paga le fatture ha impegnato le somme per eseguire i relativi appalti .

  4. Vincenzo Pace

    Il mio comune che ha rispettato il patto di stabilità dal 2007 ad oggi, può disporre di assumere tramite l’Ufficio Provinciale del Lavoro dei lavoratori in Cassa Integrazione di una società di cui detiene delle quote azionarie unitamente alla Provincia regionale? Grazie Vincenzo PACE

  5. Patrizia Ruffini

    Non si può dare una risposta allo specifico caso prospettato, di cui non si conoscono i dettagli. Sicuramente il rispetto del patto di stabilità interno rappresenta un vincolo nelle scelte dei comuni con più di 5 mila abitanti e delle province. Il mancato rispetto del patto di stabilità, cioè compiere atti gestionali da cui deriva un saldo finanziario maggiore di quello assegnato come obiettivo, comporta come conseguenze l’assoggettamento dell’amministrazione inadempiente ad una serie di misure sanzionatorie pesanti che sono: taglio delle entrate trasferite dallo Stato per un importo uguale allo sforamento, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dell’ultimo triennio; il divieto di ricorrere all’indebitamento; il blocco delle assunzioni, che abbraccia il personale di ruolo e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo; la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all’importo risultante al 30 giugno 2008.

  6. Sono l.s.u a totale carico del comune di sciacca (agrigento) DAL 1997 a tutt’oggi non hanno mai trovato il sistema per stabilizzarci. La motivazione: “se il comune sfiora il patto di stabilità va in fallimento”. È vero questo a tutt’oggi? C’è qualche sistema per poterci sistemare senza sfiorare il patto di stabilita? Dateci una risposta; siamo 115 famiglie che aspettano che si avveri questo sogno; grazie

  7. Patrizia Ruffini

    Il patto di stabilità interno si applica (solo) alle regioni, alle province e ai comuni che hanno una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

  8. Pingback: Manovra correttiva, le novità per gli enti locali nel decreto legge 98 del 2011

  9. antonio

    Ma per le camere di commercio è inutile il patto di stabilità, visti gli introiti dei diritto annuo! Mi sembrerebbe più giusto prelevare delle somme in percentuale e riservarle ad enti con pochi introiti…

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Patrizia Ruffini

Dottore commercialista e revisore, direttore di Bilancio e Contabilità

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