Al via il Fascicolo Sanitario Elettronico: come consultarlo

Redazione 12/11/15
Scarica PDF Stampa
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente il regolamento per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Sulla G.U. n. 263 dell’11 novembre 215 è infatti stato pubblicato il D.P.R. 29 settembre 2015, n. 178, recante il regolamento in materia.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, così come si apprende dal sito del Ministero della Salute, è costituito dall’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario, originati da eventi clinici passati e presenti attinenti l’assistito.

Lo scopo principale del suddetto Fascicolo è quello di facilitare e snellire l’assistenza al paziente, offrendo allo stesso tempo un servizio che possa agevolare l’integrazione delle differenti branche e competenze professionali, fornendo una robusta (e il più possibile completa) base informativa, contribuendo altresì al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, nel rispetto delle normative che garantiscono la protezione dei dati personali, permetterà al paziente non soltanto di poter più facilmente disporre di tutte le notizie riguardanti il proprio stato di salute, ma consentirà anche al medico di poter accrescere e migliorare qualità e tempestività delle disposizioni da adottare.

Questo modello di Fascicolo, inoltre, è pensato per evitare, sfruttando i resoconti, l’incrocio dei dati e la loro trasparenza, eventuali inefficienze, contribuendo ad un complessivo miglioramento della programmazione, del controllo e della valutazione del sistema sanitario, all’interno sia di un contesto italiano che europeo.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico può essere alimentato solo sulla base del consenso libero ed informato da parte dell’assistito, il quale detiene il diritto a richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e socio-sanitari ivi contenuti, sia prima dell’alimentazione dello stesso fascicolo che dopo. In questo modo viene garantita la confutabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari che li hanno generati.

Vai testo integrale del regolamento di cui al D.P.R. 29 settembre 2015, n. 178.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento