La novità, infatti, riguarda obbligatoriamente le ditte entro i 10 dipendenti, allargando la possibilità – in via facoltativa – anche alle realtà industriali che arrivano a 50 lavoratori. L’entrata in vigore definitiva delle nuove norme sui criteri di valutazione dei rischi sanciscono, dunque, la fine dell’autocertificazione come metodo sostitutivo del ricorso alle procedure standard, che ora divengono un percorso obbligatorio anche per chi fino a oggi ha preferito scegliere la via autonoma.
A tal fine, dunque, il Ministero ha predisposto proprio la data di oggi come termine ultimo per la conversione le autocertificazioni sui rischi, corredate di data di svolgimento e dettagli dell’esame sul fattore di rischio, nella nuova forma di implementazione del livello di sicurezza minimo in cantieri e spazi di lavoro in genere.
Tutte le indicazioni per la migrazione delle realtà in possesso di autocertificazione alle nuove modalità valide per tutti i datori di lavoro, sono infatti contenute proprio nello stesso decreto che aveva stabilito per il primo giugno 2013 l’ingresso nella nuova dimensione “universale” della valutazione dei rischi.
Nello specifico, sono quattro le informazioni necessarie da fornire per avviare una valutazione secondo il nuovo metodo: una descrizione dettagliata dell’azienda e delle mansioni svolte al suo interno; l’elenco più veritiero possibile dei pericoli presenti, come macchinari o simili; il sistema di prevenzione adottato in correlazione all’esito della valutazione dei rischi; la stesura di un piano in ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute dei dipendenti.
Lo scopo, naturalmente, è quello di poter valutare con maggior calibro ed equità le misure di prevenzione e di protezione attuate dalle aziende più piccole nei confronti dei propri dipendenti, insieme alla road map dell’azienda stessa per elevare nel tempo i propri livelli medi di sicurezza.
Su tutte le novità inerenti il nuovo regime in vigore sulla valutazione dei rischi, rimandiamo allo speciale del sito ediltecnico.it, con tutta la normativa, gli esempi in materia e gli approfondimenti degli esperti.
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