Quando si prenota una vacanza, infatti, specie se lo si è fatto in completa autonomia, magari via internet lontano dai canali ufficiali, è facile imbattersi in qualche promessa non mantenuta. O, ancora, in ritardi negli spostamenti che finiscono per far perdere ore se non giorni di atteso relax, che rischiano di trasformarsi in un incubo.
Gli esempi sono molteplici: si va dal ritardo aereo, dalla mancata consegna del bagaglio, fino alla mancata presenza di un servizio in hotel, come la piscina, o l’aria condizionata, o, ancora la vista mare . Servizi per cui, in sede di pagamento, si è convenuto con il tour operator o con l’attore che ha ceduto il pacchetto, che risulta deficitiario e, per questo, passibile di rivalsa.
Sono molti i consigli che possono arrivare per i vacanzieri che, loro malgrado, siano stati vittime di truffe o raggiri una volta raggiunto il luogo di villeggiatura. Ma è bene tenere presente che anche nelle vesti di vacanzieri – in quanto clienti di una struttura ricettiva con cui si è stipulato un contratto di vendita – si gode di particolari diritti rivendicabili qualora una cosa o più siano andate storte.
Il primo passo da compiere, in caso di disservizi o simili, è documentare tutto quello che si può con il proprio telefonino, attraverso foto, video e email che comprovino il pacchetto sottoscritto.
Una volta rientrati a casa, il consiglio delle associazioni di consumatori è quello di inviare entro un limite di dieci giorni al tour operator o alla struttura contraente una raccomandata con ricevuta di ritorno, completa di tutti i mancati servizi per cui si era pagato in sede di prenotazione e che invece sono stati disattesi nella settimana di ferie.
Questo, al fine di ottenere il rimborso direttamente dalla struttura di vacanza in cui si è alloggiato. Per rivalersi, quindi, in sede di giustizia, qualora la pretesa rimanga insoddisfatta, la strada è sicuramente più accidentata, ma non per questo impraticabile.
In proposito, segnaliamo il volume completo di tutte le specifiche “Risarcimento del danno da vacanza rovinata” dove si pone l’accento tanto sui diritti del turista quanto sulle responsabilità dell’impresa.
Di particolare rilevanza, l’articolo 47 del Codice del Turismo, il quale certifica che: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
In relazione allo stress subito in vacanza e alle aspettative deluse da parte del cliente, quest’ultimo può anche avanzare la richiesta del danno morale oltre al riconoscimento di eventuali esborsi extra non previsti dal contratto di vendita. Segnaliamo, in proposito, questo articolo sempre attual della nostra blogger Giuliana Gianna.
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