Utilizzare la fotocopia del contrassegno invalidi è reato

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Il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale. Integra infatti il reato previsto dall’art. 477 del codice penale la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale.

E’ quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza del 16 Gennaio 2014, n. 1702, ritenendo però non sussistere in questi casi il reato previsto dall’articolo 469 del codice penale. Quest’ ultimo, infatti, prevede che chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. La Suprema Corte richiamando la sentenza Sez. V, 3.11.2004, n.42649 – ******** – RV230263, sostiene infatti che “Il reato di cui all’art. 469 CP. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento”.

Corte di Cassazione, sentenza 16 gennaio 2014, n. 1702
Presidente ******** – **********************

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 18-4-13 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di S.A. la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano, in data 24.10.2008, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 477-482-469 CP ascrittigli per avere falsificato un contrassegno automobilistico per invalidi, (falsificazione realizzata con fotocopia del contrassegno intestato a S.A. ), utilizzato per accedere alle corsie preferenziali – fatto acc. in data (…).
Il predetto contrassegno risultava esposto sulla vettura dell’imputato, che risultava titolare del permesso n. 22897/01, ed il documento utilizzato risultava essere la fotocopia a colori, recante difformità rilevate dalla Polizia municipale.
Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi 4 di reclusione, Euro 100, 00 di multa, con le generiche e la diminuente del rito abbreviato, con i doppi benefici.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, evidenziando che la fotocopia del documento originale era stata esibita come tale dall’imputato, e si trattava di documenti che non erano – come tali – idonei a trarre in inganno gli addetti ai controlli, perché mancavano dei requisiti di forma e sostanza analoghi a quelli del documento originale.
Inoltre rilevava l’assenza dell’elemento psicologico del reato.
2-inosservanza della legge penale, in riferimento al ritenuto concorso di reati, enunciati ai sensi degli artt. 477 e 469 c.p..
A riguardo rilevava che le due ipotesi non potevano concorrere, essendo la falsificazione del contrassegno-certificato amministrativo, comprensiva della fotocopia del timbro del Comune.
Il ricorrente evidenziava altresì che l’art. 477 c.p. equipara la falsità materiale in autorizzazione o certificato alla condotta di colui che mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste.
In base a tali rilievi concludeva rilevando che la sentenza impugnata risultava viziata dalla erronea applicazione della legge penale, e ne chiedeva l’annullamento.

Rileva in diritto

Il ricorso risulta parzialmente dotato di fondamento, per le ragioni di seguito indicate. Va rilevato, in relazione al primo motivo di gravame, che si rivelano prive di fondamento le censure avanzate dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti al capo n. 1 e n. 2, ai sensi degli artt. 477-482 CP.
In particolare deve ritenersi legittimamente applicata nella specie, l’ipotesi normativa prevista dall’art. 482 CP., alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, per cui si annovera sentenza Sez. V, del 13.8.1998, n. 9366-RV211443 – secondo la quale il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale, v. anche Sez. V, 24.5.2010, n. 19567-RV247499 – attinente alla riproduzione fotostatica di un permesso di parcheggio nonché sentenza Sez. V – 28.12.1995, n. 12589 – ******* – RV203526 – ove si stabilisce che integra il reato previsto dall’art. 477 CP la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale.
Alla stregua di tali principi si deve ritenere pertanto correttamente applicata la legge penale in riferimento al caso di specie, emergendo dal testo del provvedimento impugnato l’adeguamento della decisione ai canoni giurisprudenziali e la specifica motivazione sulla esclusione dell’ipotesi di un falso cd. grossolano e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
-2- Diversamente emerge il fondamento delle censure difensive attinenti alla erronea applicazione dell’art. 469 CP.
Invero, come stabilito da questa Corte, con sentenza Sez. V, 3.11.2004, n.42649 – ******** – RV230263 – “Il reato di cui all’art. 469 CP. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento”.
Nella specie, secondo quanto illustrato dai giudici di merito, la condotta di contraffazione era stata realizzata attraverso la fotocopia del documento autorizzativo di parcheggio, e tale fotocopia includeva necessariamente il contrassegno del documento originale.
Conseguentemente va pronunziato l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per i capi n. 2 e 4 della rubrica, attinenti alla imputazione elevata ai sensi dell’art. 469 CP. per insussistenza del fatto contestato.
Va infine disposto l’invio degli atti ad altra Sezione della Corte territoriale competente per la definizione del trattamento sanzionatorio inerente alle altre imputazioni – di cui ai capi n. 1 e 3 – dell’epigrafe (artt. 477-482 CP.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2 e 4 (art. 469 CP.) perché il fatto non sussiste.
-Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena per i reati residui.

Luigi Del Giudice

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