Tredicesima colf e badanti 2023: importi, pagamento e regole

Paolo Ballanti 07/12/23
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Anche quest’anno sta per arrivare la Tredicesima colf e badanti nelle buste paga dei lavoratori domestici.

Il Contratto collettivo nazionale Lavoro domestico – Fidaldo e Domina dell’8 settembre 2020 prevede tuttavia un’ulteriore mensilità, denominata tredicesima o gratifica natalizia, la cui funzione è quella, come si può intuire dall’ultimo termine citato, di sostenere economicamente i lavoratori in occasione del Natale.

Come accade per i lavoratori dipendenti degli altri settori, la disciplina della tredicesima è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia in termini di fissazione delle scadenze per la liquidazione delle somme che di determinazione dell’importo spettante.

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Analizziamo la disciplina in dettaglio.

Indice

Tredicesima colf e badanti 2023: data di pagamento

Ai sensi dell’articolo 39 del Ccnl, la tredicesima dev’essere corrisposta in “occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre”.
Quanto appena descritto dev’essere interpretato nel senso che il datore di lavoro è tenuto a garantire l’erogazione della tredicesima, al più tardi, entro il 31 dicembre 2023.

Tredicesima colf e badanti 2023: importo

La tredicesima si concretizza in una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, comprese le indennità sostitutive di vitto e alloggio, come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al contratto collettivo.

Il punto 5 delle suddette note afferma infatti che per “retribuzione globale di fatto s’intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti”.

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Ancora il contratto collettivo, questa volta all’articolo 33 (comma 2), afferma che la retribuzione del lavoratore è formata dalle seguenti voci, come descritto in tabella:

VoceComponentiArticolo del CCNL
Retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzioneI minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, G allegate al CcnlArticolo 34
Scatti di anzianitàGli scatti di anzianità spettano al lavoratore per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, in misura pari al 4% della retribuzione minima contrattuale. Il numero massimo degli scatti è fissato in sette.Articolo 36
Compenso sostitutivo di vitto e alloggioI valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al CcnlArticolo 35
Superminimi//

E’ altresì utile ricordare che lo stesso articolo 33, comma 4, impone al datore di lavoro di rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.

L’attestazione in argomento dev’essere rilasciata almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

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Tredicesima colf e badanti neoassunti o cessati

I lavoratori assunti o cessati in corso d’anno non maturano l’importo pieno della tredicesima, come sopra descritto, posto che non raggiungono un anno intero di servizio. In queste situazioni saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva in parola quanti sono “i mesi del rapporto di lavoro” (articolo 39 Ccnl, comma 2).

Tredicesima colf e badanti: come fare in caso di assenze

Posto che la tredicesima matura in tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi in forza, come comportarsi in caso di assenze dei lavoratori?

Anche in questo caso la disciplina è fissata dal contratto collettivo, nello specifico dall’articolo 39, comma 3. La tredicesima mensilità, si legge nel Ccnl, matura, oltre che per i periodi lavorati, in occasione delle seguenti assenze:

  • malattia;
  • infortunio sul lavoro;
  • malattia professionale;
  • maternità;

nei limiti, tuttavia, dei periodi di conservazione del posto “e per la parte non liquidata dagli enti preposti”.

Tredicesima colf e badanti nel prospetto paga

Gli importi riconosciuti dal datore di lavoro a titolo di tredicesima devono essere esposti nel prospetto paga, nel rispetto dell’articolo 33 del Ccnl.

Il datore di lavoro, afferma la norma in parola, contestualmente “alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore”.

Tredicesima colf e badanti: variazioni periodiche

Alla luce del fatto che, come già precisato, la tredicesima è pari alla retribuzione globale spettante al lavoratore, la stessa somma varia in funzione delle rivalutazioni periodiche dei minimi retributivi e dei valoro convenzionali di vitto e alloggio, previste dall’articolo 37 del Ccnl.

Il contratto collettivo dispone infatti che le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, secondo le “variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno”.

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