Tirocini fraudolenti: accertamento, sanzioni e niente ricorso per il datore. Le novità Inl

Paolo Ballanti 15/03/23
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I tirocini fraudolenti rappresentano un reato, e di conseguenza non è possibile promuovere ricorso amministrativo avanti al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso gli Ispettorati interregionali del lavoro. A chiarirlo la Nota dell’8 marzo 2023 numero 453 della Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

L’orientamento degli ispettori nasce dalla disposizione introdotta con la Manovra 2022 con cui si punisce con la pena dell’ammenda l’ipotesi di ricorso al tirocinio in maniera fraudolenta, posto che lo stesso non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente.

Di conseguenza, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con l’autorità penale, l’INL esclude il ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro, strumento che si attiva a fronte di accertamenti degli ispettori e degli enti previdenziali ed assicurativi, aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Tirocini fraudolenti: la Legge di Bilancio 2022

La Legge 30 dicembre 2021 numero 234 ha fornito all’articolo 1, commi da 721 a 726, una serie di disposizioni in materia di tirocini. Tra queste, il comma 723 stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente”.

Se il tirocinio è svolto in maniera fraudolenta, eludendo le prescrizioni appena citate, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante stesso, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Dal momento che il ricorso fraudolento al tirocinio comporta una sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa “è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione” (Nota INL 21 marzo 2022 numero 530).


Il contenuto del provvedimento di prescrizione, ancora l’INL, va correlato con l’ultimo periodo del comma 723 il quale fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso. Ciò tuttavia “non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato” (Nota INL dell’11 luglio 2022 numero 1451).

In tal caso occorre considerare che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto in capo al soggetto ospitante.

Tirocinio fraudolento e Comitato per i rapporti di lavoro

Secondo l’Ispettorato nazionale del Lavoro (Nota 8 marzo 2023 numero 453) se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato “si ritiene che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la L. n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro”.

Il Comitato rappresenta infatti un elemento di tutela amministrativa contro atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, nonché degli enti previdenziali ed assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione contempla una responsabilità penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva “si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale” (Nota INL 8 marzo 2023).

Cos’è il Comitato per i rapporti di lavoro

Tutti i ricorsi contro atti di accertamento dell’Ispettorato o degli enti previdenziali ed assicurativi, aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, devono essere proposti, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro.

Il ricorso è deciso, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Superati i novanta giorni è sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa, a patto che la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.


Rientrano tra le fattispecie di competenza del Comitato, ad esempio, le ipotesi di lavoro sommerso, riqualificazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disconoscimento dell’apprendistato o ancora controversie riguardanti il distacco transnazionale.

Il Comitato per i rapporti di lavoro è composto dal direttore della sede territoriale dell’Ispettorato, dal direttore dell’Inps e dell’Inail del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente. Il Comitato è quindi presente nei quattro Ispettorati interregionali del lavoro (IIL) dislocati sul territorio nazionale, con le seguenti competenze regionali.

IIL Milano

IIL Venezia

IIL Roma

IIL Napoli

Lombardia

Emilia Romagna

Abruzzo

Basilicata

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Calabria

Piemonte

Marche

Sardegna

Campania

Val D’Aosta

Veneto

Toscana

Molise

 

 

Umbria

Puglia

Tirocini fraudolenti: sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro

La competenza del Comitato, come ampiamente anticipato, riguarda gli atti di accertamento aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Sussistenza del rapporto di lavoro
La sussistenza del rapporto di lavoro dev’essere riferita agli accertamenti che abbiano “ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza (es. impiego di personale in nero e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio)” nonché le contestazioni concernenti l’illiceità del distacco transnazionale (Nota INL 13 ottobre 2021 numero 1551).

Al contrario, la competenza del Comitato dev’essere esclusa (e la decisione dovrà essere di inammissibilità) nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’articolo 18, comma 5-bis, del Decreto legislativo numero 276/2003, nel cui contesto non si realizza tale effetto costitutivo atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 29 e comma 4-bis dell’articolo 30 del Decreto legislativo numero 276/2003 è sempre devoluta al lavoratore interessato.


Qualificazione del rapporto di lavoro
La qualificazione del rapporto di lavoro dev’essere riferita alle ipotesi in cui, nonostante non sia controversa la sussistenza del rapporto (dato quindi per esistente), l’organo ispettivo “abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata” (Nota INL 13 ottobre 2021 numero 1551).
Di conseguenza è ritenuto ammissibile il ricorso contro verbali di accertamento che:

  • Comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato, come nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 Codice civile, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane, nonché da ultimo il lavoro reso dai familiari;
  • Pur nell’ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione contrattuale, ad esempio da lavoro intermittente / apprendistato a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inoltre, in un’ottica di estensione dell’ambito di tutela, si ritiene, afferma ancora l’INL nella Nota del 13 ottobre 2021, che possano essere discussi dal Comitato i ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, Decreto legislativo numero 81/2015, benché in tali casi non si sia in presenza di una vera e propria riqualificazione del rapporto quanto ad un’estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.

Viceversa non rientrano nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).

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Nota INL DC Giuridica 8 marzo 2023 numero 453 235 KB

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