Eppure la problematica in questione è chiarissima, nella considerazione che la norma cardine (che è il codice della strada), non prevede alcuna sanzione nel caso specifico.
Ma a creare confusione ci hanno pensato prima il Ministero dell’Interno con parere prot. N. 300/A/1/44031/101/3/3/17 del 28 agosto 2003 e poi la stessa Suprema Corte di Cassazione, con diverse sentenze, che si sono pronunciate, entrambi, a favore dell’applicazione della sanzione.
Con due pareri opposti, invece, si è espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -prot. 15980 del 15.03.2010 e prot. 3615 del 05 luglio 2011-, che non lasciano margini a fantasiose interpretazioni.
Il Ministero dei Trasporti, infatti, asserisce che:” Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art 7 c.15. Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute….”.
Tuttavia, lo spauracchio vero e proprio è rappresentato dalla sentenza n.888 del 19 Settembre 2012, della Corte dei Conti, Sezione Giusdizionale per la Regione Lazio, che ha condannato al pagamento di €. 12.000 circa (per danno erariale), una società concessionaria della gestione dei parcheggi , per la mancata contestazione della sanzione pecuniaria di un ausiliario del traffico dipendente della società affidataria del servizio.
E quando si tratta di mettere mano a portafogli chi al giorno d’oggi non ha timore di sbagliare?
Per quanto sopra esposto, appare evidente che gli organi competenti non potranno certamente esimersi dall’emanare una circolare esplicativa chiarificatrice, soprattutto per evitare inutili contenziosi.
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