Telemarketing, il Consiglio di Stato distingue tra pubblicità ingannevole e incompleta

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La pubblicità incompleta non è sempre ingannevole soprattutto quando il messaggio pubblicitario non incide sulla libertà di scelta del consumatore”: ecco, in sintesi, quanto deciso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 5000 del 5 settembre 2011 resa dalla VI sezione.

Per i giudici che hanno esaminato il caso, infatti, “la telefonata promozionale parzialmente incompleta non è sempre ingannevole”.

Scopriamo insieme i punti salienti della sentenza.

Nel caso in esame, una signora di Forlì si era rivolta all’ AGCOM per denunciare una società che per via telefonica le aveva offerto un paio di scarpe da ginnastica di una nota casa sportiva a titolo di omaggio promozionale senza tuttavia precisare o specificare alcun onere od obbligo da parte della stessa al fine di ritirare tale omaggio nell’ambito di una manifestazione che si sarebbe tenuta presso un centro della fiera di Forlì.

In realtà, una volta giunta nei locali predisposti per l’evento, la signora si è resa conto che la consegna del paio di scarpe era subordinata alla partecipazione della presentazione di una enciclopedia per ragazzi, condizione questa che non era stata assolutamente comunicata all’atto del messaggio telefonico!

Successivamente, l’AGCOM concludeva il procedimento con l’emanazione del provvedimento n. 17815 del 27/12/2007 nel quale ravvisava che “il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla reale natura dell’iniziativa e del prodotto che costituisce l’oggetto principale della promozione (l’enciclopedia), potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo n. 206 del 2005, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146”, irrogando alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.100.

Il T.A.R. Lazio, tuttavia, con la sentenza n. 4323 del 2010, in accoglimento del ricorso presentato dalla società ricorrente, ha ribaltato la delibera dell’ AGCOM annullando il provvedimento impugnato.

Il contenuto di tale sentenza è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato: in particolare, i giudici hanno condiviso la valutazione operata dai colleghi in primo grado in relazione alla sufficienza dell’informazione data a un consumatore medio ragionevolmente avveduto dal momento che a questi è stata resa nota la connessione fra il previsto omaggio e la promozione dei prodotti e che la consegna del regalo in ogni caso era subordinata alla presentazione di altri beni. Nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto può “ritenere che il ritiro di un omaggio, dichiaratamente di natura promozionale, nel corso di una esposizione commerciale, non comporti, quantomeno, l’onere, al fine di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla presentazione di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società”, conseguendone la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario e, perciò, la insussistenza dei presupposti per configurare la violazione della normativa dettata dal Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole, nei termini prospettati dall’Autorità.

In entrambi i gradi di giudizio è stato accertato che l’ AGCOM non ha svolto alcuna indagine sull’attendibilità del contenuto della trascrizione della telefonata promozionale, come documentata dalla ricorrente, né sulle modalità di svolgimento della Fiera di Forlì, essendo state ritenute accertate talune circostanze soltanto sulla base della dichiarazione della consumatrice. Inoltre, l’ Autorità stessa nelle proprie valutazioni conclusive ha ammesso che le telefonate consentono “all’utente di discernere la natura genericamente promozionale del messaggio”, nel quale, peraltro, vengono specificate le modalità per ottenere l’omaggio.

Dall’istruttoria è, poi, emerso che ai partecipanti all’iniziativa gli omaggi sono stati consegnati anche senza avere effettuato acquisti e che l’unico onere richiesto ai destinatari delle telefonate (essendo incontestato che l’omaggio fosse svincolato da un obbligo di acquisto dei prodotti dell’azienda) era, quindi, quello di recarsi a ritirare l’omaggio, nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si è svolta la promozione della vendita dell’enciclopedia, e di presenziare alla stessa.

La normativa da applicare al caso di specie, secondo il testo degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo vigente ratione temporis – hanno chiarito i giudici della VI sezione – definisce il messaggio come pubblicitario se volto “…allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili…” (art. 20) e come ingannevole se atto “ad indurre in errore” i soggetti cui è rivolto in quanto idoneo a poter “pregiudicare il loro comportamento economico.” (art. 21). Infatti, il bene giuridico che tale normativa immediatamente tutela è la libertà di scelta consapevole del consumatore che, ove alterata, produce effetti in ambito economico.

Al fine di verificare se la promozione attuata dalla società ricorrente presenti caratteristiche tali da dover essere qualificata come ingannevole, in quanto oggettivamente idonea ad influire sulla libertà di scelta del consumatore, il Collegio ha osservato che nel provvedimento dell’ AGCOM la ragione determinante della qualificazione di ingannevolezza del messaggio è stata indicata nell’incompletezza dell’informazione data nella telefonata, in quanto mancante della precisazione che il consumatore avrebbe partecipato alla presentazione di una enciclopedia, e che la consegna del prodotto in omaggio sarebbe stata “subordinata alla partecipazione della presentazione di una enciclopedia per ragazzi, ovvero all’acquisto dei prodotti della società in questione”.

Invero, nella segnalazione della consumatrice si afferma che nulla le era stato comunicato nella telefonata promozionale riguardo alla presentazione di una enciclopedia, mentre nel padiglione interessato, in cui effettivamente “c’erano una pila di scarpe e alcuni bambini le stavano provando”, le è stato detto che la consegna delle scarpe era subordinata alla partecipazione a tale presentazione.

Tuttavia, il testo della telefonata (meglio detto, delle istruzioni per l’operatore telefonico), sottoscritto dalla persona addetta che ha eseguito la telefonata oggetto della segnalazione della consumatrice (come altri identici testi delle istruzioni, sottoscritti da altri addetti), include come parte necessaria della comunicazione l’informazione che nel giorno previsto la società effettuerà presso la Fiera di Forlì “una esposizione di prodotti di varie aziende”, insieme con l’informazione sull’omaggio delle scarpe se il consumatore intervenga all’iniziativa, che – si precisa anche – avrà “il fine pubblicitario di promuovere l’azienda e i prodotti che troverà in esposizione e renderli riconoscibili a più persone possibili, sui quali verrà chiesta la sua opinione”; nelle medesime istruzioni è prevista, invece, come eventuale (“potrete aggiungere”) la comunicazione che “all’interno della Fiera la società effettuerà il lancio della propria esclusiva opera enciclopedica multimediale ed una esposizione di prodotti, anche per la casa, per il tempo libero, per l’informatica, se alcuni di questi prodotti la interesseranno, potrà eventualmente anche ordinarli…”. Inoltre, nei moduli compilati dagli addetti, in cui si dà conto dell’iniziativa svolta presso la Fiera, è citata l’avvenuta consegna degli omaggi a ciascuno dei consumatori ed è sintetizzata l’intervista con ognuno di essi in cui si indica che gli sono stati presentati i prodotti in esposizione, inclusa l’enciclopedia multimediale, acquisendone le valutazioni sull’interesse a possibili acquisti ma non procedendosi al momento ad alcuna vendita.

Pertanto, “dall’insieme di questi fatti si desume che, pur dovendosi ritenere il contenuto informativo della telefonata promozionale non del tutto completo, essendo prevista soltanto come eventuale la specifica informazione sulla promozione della enciclopedia, una tale parziale incompletezza non risulta, nel contesto del caso di specie, di grado tale da indurre in errore il consumatore fino ad incidere sulla sua libertà di scelta consapevole pregiudicandone il comportamento economico, considerato che il modello di istruzione sul contenuto della telefonata comunque prevedeva l’informazione, necessaria ed esplicita, che l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti di varie aziende e a pubblicizzare l’azienda e i prodotti in esposizione per farli meglio conoscere, rendendosi con ciò evidente che all’omaggio si sarebbe accompagnata la presentazione di prodotti, al fine, ovviamente, di predisporre al loro acquisto e non essendovi motivo per escludere l’esposizione anche di prodotti della società tra quelli in presentazione”.

Giuliana Gianna

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