La sua origine può essere:
- Il contratto di assunzione o le intese successivamente intercorse tra le parti, in tal caso si parla di “superminimo individuale”;
- Accordi collettivi aziendali, qualificando l’importo come “superminimo collettivo”.
Mentre nella seconda ipotesi l’importo è fisso, in quanto previsto direttamente dall’accordo aziendale, il superminimo individuale è frutto della libera contrattazione tra azienda e dipendente. E’ pertanto possibile che due dipendenti, sia pure con lo stesso livello di inquadramento e mansioni identiche, abbiano l’uno un superminimo (ad esempio) di 100 euro e l’altro di 300 euro.
Di norma, gli importi aggiuntivi vengono riconosciuti in virtù di:
- Competenze tecnico – professionali;
- Esperienza;
- Particolari difficoltà o disagi connessi alla mansione ricoperta;
- Adeguamento (o aumento) della retribuzione rispetto a quanto percepito presso il precedente datore di lavoro;
- Meriti o risultati ottenuti dal lavoratore.
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Superminimo in busta paga: quando è assorbibile
La fonte che legittima l’attribuzione del superminimo, sia essa l’accordo aziendale, la lettera di assunzione o le intese successivamente intercorse, è tenuta a specificare se l’importo in questione è meno o assorbibile da eventuali aumenti della retribuzione a seguito di:
- Passaggi di livello;
- Aumenti contrattuali;
- Scatti di anzianità;
- Incremento della retribuzione per effetto di altri elementi fissi come indennità o premi.
In particolare si ammette che il superminimo non sia assorbibile se:
- Azienda e lavoratore stabiliscono espressamente la non assorbibilità;
- Il contratto collettivo vieta di assorbire il superminimo;
- Il superminimo è attribuito per particolari meriti del lavoratore ovvero alla maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione l’onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo, in caso di contenzioso con l’azienda, grava sul dipendente.
Superminimo in busta paga: esempi
Prendiamo il caso del dipendente Mario assunto con il livello di inquadramento III presso un’azienda che applica il Contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio.
Di conseguenza, il trattamento mensile lordo sarà composto da:
- Minimo di paga base euro 1.263,15;
- Contingenza euro 527,90;
- Terzo elemento euro 2,07;
per un totale di euro 1.793,12.
Tale sarà l’ammontare della retribuzione per tutti i periodi di paga, cui dovranno:
- Aggiungersi eventuali elementi ulteriori come straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, festività non godute;
- Sottrarsi le somme equivalenti ad assenze non retribuite, assenze ingiustificate, aspettative non retribuite, sospensioni disciplinari, permessi non retribuiti.
Grazie ad un’intesa con il datore di lavoro a Mario è riconosciuto un superminimo individuale di euro 300,00 lordi. Di conseguenza, la sua retribuzione fissa mensile passerà ad euro 1.793,12 + 300,00 = 2.093,12.
Esempio di superminimo assorbibile / non assorbibile
Nel caso in cui il superminimo sia assorbibile, a fronte di un aumento contrattuale (rinnovo del CCNL) la retribuzione di Mario aumenta di 160,00 euro.
Il superminimo dovrà pertanto essere ridotto a 140,00 mantenendo così il compenso lordo ad euro 2.093,12 in quanto composto da:
- Retribuzione da contratto collettivo euro 1.793,12 + 160,00 (aumento contrattuale);
- Superminimo (assorbito) euro 140,00 +;
- Totale euro 2.093,12.
Al contrario, in presenza di superminimo non assorbibile, quest’ultimo non subisce alcuna modifica in virtù dell’aumento contrattuale. Il compenso di Mario (già pari ad euro 2.093,12) passerà a 2.093,12 + 160,00 = 2.253,12 euro.
Superminimo in busta paga: contributi e tasse
Le somme riconosciute a titolo di superminimo, tanto individuale quanto collettivo, sono a tutti gli effetti soggette a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari degli altri elementi della retribuzione.
Le stesse concorrono altresì alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
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Superminimo in busta paga: mensilità aggiuntive e TFR
Nel calcolo di:
- Mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- Trattamento di fine rapporto;
vengono ricompresi i superminimi.
Ipotizziamo il caso di Caio, la cui retribuzione lorda (paga base e contingenza) è pari ad euro 1.500,00. In questo caso, la quota di TFR accantonata nel mese di Settembre 2021 sarà:
- 1500,00 / 13,5 = 111,11;
- Da 111,11 si dovrà prelevare lo 0,50% dell’imponibile INPS (1.500) equivalente pertanto a 1.500 * 0,50% = 7,5;
- La quota di TFR lordo accantonata a Settembre 2021 corrisponderà ad euro 111,11 – 7,5 = 103,61.
Sempre nel mese di Settembre il rateo di tredicesima (da riconoscere di norma in occasione delle festività natalizie secondo quanto previsto dal CCNL) sarà pari ad euro 1.500,00 / 12 = 125,00 euro.
A partire da Ottobre 2021 a Caio è riconosciuto un superminimo di 200,00 euro. Ne consegue che il TFR lordo sarà:
- 500,00 (paga base e contingenza) + 200,00 (superminimo) = 1.700,00;
- 700,00 / 13,5 = 125,93;
- 700,00 * 0,50% = 8,5;
- TFR lordo accantonato ad Ottobre 2021 euro 125,93 – 8,5 = 117,43.
Il rateo di tredicesima aumenterà di conseguenza a 1.700,00 / 12 = 141,67 euro.
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