Il Decreto riguarda in particolare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto in precedenza solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche all’utilizzo diretto del Superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
La Circolare AdE specifica che, per tutti gli altri bonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura
Ulteriori misure riguardano l’Agenzia delle Entrate che, ai fini del controllo preventivo, potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi in dettaglio tutte le novità del Decreto antifrode sul Superbonus 110%, alla luce anche della Circolare 16/E.
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Superbonus 110%: estensione visto di conformità
Come anticipato, la grande novità del Dl 10 novembre 2021, n. 157 riguarda l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche ai beneficiari che intendono utilizzare direttamente il credito in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Vi è però un’eccezione: l’estensione non si applica nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Il Decreto antifrode infatti va a intervenire sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo al comma 11 dell’articolo 119 il seguente periodo:
“In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il
predetto visto di conformità.“
L’Agenzia delle Entrate specifica, nella Circolare 16/E, che “L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. Ciò in quanto, in applicazione del predetto criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione.“
Inoltre, l’obbligo viene esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi ai Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. L’attestazione di congruità delle spese rimane però necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della
detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a
rilasciare. Anche nel caso dei Bonus diversi dal Superbonus vale la data del 12 novembre come ambito di applicazione temporale. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono dunque soggette alla nuova disciplina.
Scarica il testo del Dl antifrode Superbonus 110%
Superbonus 110%: controlli preventivi
Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.“
I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; - ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni che riguardano il Superbonus.
Se dall’esito del controllo si confermano i rischi di una possibile frode, “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione“. In caso contrario, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. L’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Criteri, modalità e termini di questi controlli preventivi verranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dovranno tenere conto dei rischi connessi con:
- l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di
possibile origine illecita; - lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte
autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia
platea di cedenti.
Scarica la Circolare 16/E completa
Superbonus 110%: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
Vengono rafforzati i poteri dell’Agenzia delle Entrate in relazione al controllo delle agevolazioni del Superbonus 110% e dei contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
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