Vuoi calcolare il tuo Superbollo Auto? Clicca qui!
Addio Pra: benvenuta Agenzia per il Trasporto Stradale
Al fine della riduzione dei costi relativi alla gestione dei dati sulla proprietà e la circolazione degli autoveicoli, quindi, il decreto attuativo prevede la riorganizzazione complessiva dei registri sui beni mobili, quali auto e moto. Ci sarà solo una modalità di archiviazione, che permetta il rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Anche l’Aci perderà alcune competenze, essendone già prevista la riorganizzazione complessiva: infatti, il registro delle auto sarà affidato sempre al Ministero dei Trasporti. In programma anche la costituzione dell’Agenzia per il Trasporto stradale, con sede a Roma, che possa occuparsi dei rapporti con cittadini e imprese relativi a trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, ipoteche, patenti, abilitazioni. Non solo: riscossione delle imposte, sicurezza stradale, omologazioni, conducenti, infomobilità e documentazione varia.
[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/bollo-auto/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale Bollo Auto” title=”Approfondisci Speciale Bollo Auto”][/su_button]
Insidie stradali e responsabilità della P.A. e di altri soggetti
L’opera, con Formulario e Casistica giurisprudenziale, affronta la tematica riguardante le insidie e trabocchetti nella circolazione stradale individuando gli aspetti fondamentali per il riconoscimento della responsabilità sia della Pubblica Amministrazione sia di altri Enti o privati incaricati mediante appalti alla manutenzione delle strade.Il testo è strutturato in modo operativo per rispondere alle esigenze dei vari utenti o operatori del diritto che cercano una risposta chiara e completa per le problematiche attinenti l’individuazione dei presupposti giuridici della richiesta del danno a seguito di incidente per una cattiva manutenzione del fondo stradale.Completa il commento un pratico Formulario, anche su Cd-Rom compilabile e stampabile, e una raccolta di casistica Giurisprudenziale sulle tematiche trattate.
Roberto Cataldi, Paolo Storani, Francesca Romanelli, Valeria Zeppilli, Elisa Barsotti | 2016 Maggioli Editore
39.00 € 37.05 €
Pubblico Registro Automobilistico e motorizzazione: riordino delle competenze
Di competenza Aci continuerà ad essere il bollo auto. E’ appena scaduto il termine per il pagamento della tassa su auto e moto senza subire sanzioni e interessi di mora. Generalmente, infatti, il pagamento della tassa automobilistica va effettuato dal proprietario del veicolo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
- Potresti leggere anche: Legge 104 e le Agevolazioni sull’auto
Ravvedimento operoso: cosa fare se il bollo auto è scaduto, non pagato o pagato in ritardo?
E’ possibile rimediare alla violazione di mancato o ritardato pagamento bollo auto 2017, ricorrendo al cd. ravvedimento operoso.
In caso di ritardo nel pagamento del bollo auto o moto, maturano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, prima di un anno dalla scadenza, non si riceverà nessun avviso da parte della Regione di residenza. A quel punto, infatti, la stessa invierà un avviso bonario, che renda noto al contribuente che, nel caso in cui non provveda al saldo, la sanzione sarà aumentata del 30% del tributo non pagato o pagato in ritardo, oltre agli interessi di mora.
Se anche dopo l’avviso il pagamento non è perfezionato, il bollo auto scaduto viene iscritto a ruolo e viene emessa la relativa cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione.
Sanzioni e interessi di mora: a quanto ammontano?
- Se pagato entro 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione ridotta pari allo 0,1% dell’importo del bollo dovuto per ogni giorno di ritardo.
- Se pagato dal 15° al 30° giorno rispetto al termine previsto: la sanzione ridotta pari a 1,50% dell’importo del tributo non pagato, oltre agli interessi di mora pari allo 0,2% da calcolare per ogni giorno di ritardo;
- Se pagato dal 31° giorno al 90° giorno: sanzione ridotta pari a 1,67%, oltre agli interessi di mora;
- Se pagato dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla data di scadenza originaria: si ha diritto a fruire della sanzione ridotta pari a 3,75%, oltre agli interessi di mora.
[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/agenzia_entrate/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale Agenzia Entrate” title=”Approfondisci Speciale Agenzia Entrate”][/su_button]
- Potrebbe interessarti anche: Superbollo Auto 2017, domani ultimo giorno per pagare. Qui il calcolo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento