Stipendio in contanti vietato: al via ispezioni e accertamenti in banca

Paolo Ballanti 25/10/18
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Novità sul tema caldo dello stipendio in contanti vietato. Gli ispettori potranno chiedere la collaborazione della banca del datore di lavoro per accertare che le retribuzioni dei dipendenti non siano state corrisposte in contanti in violazione del divieto imposto dalla legge. Questa la principale novità partorita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua nota n. 7369/2018, la terza sul tema dopo quelle del 22 maggio e del 4 luglio.

In questa sede, l’Ispettorato fornisce alcune indicazioni operative agli organi di vigilanza chiamati a verificare l’osservanza del divieto imposto dalla legge (L. n. 205/2017) ai datori di lavoro privati che dal 1° luglio scorso devono astenersi dall’utilizzare il contante per liquidare le retribuzioni, ricorrendo solamente a mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici o assegni.

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Divieto di stipendio in contanti: cosa significa

Prima di entrare nel vivo della questione, l’Ispettorato chiarisce ancora una volta come il divieto di pagamento in contanti riguardi ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo di essa.

La norma non si estende perciò alla corresponsione di tutte quelle somme dovute a diverso titolo, come le spese sostenute dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro.

E’ il caso ad esempio degli anticipi o rimborsi riconosciuti dall’azienda per le spese di viaggio, vitto, alloggio.

Discorso diverso per l’indennità di trasferta, a causa della sua natura “mista”: retributiva e risarcitoria, dal momento che è finalizzata non solo a rimborsare le spese sostenute dal dipendente ma di compensarne il disagio provocatogli dal dover svolgere la sua prestazione fuori sede. Per questo, l’Ispettorato ritiene necessario ricomprendere le somme erogate a titolo di indennità di trasferta tra gli emolumenti per cui vige il divieto del contante.

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Divieto di stipendio in contanti: le verifiche in banca

Nel chiarire che le visite ispettive sono finalizzate ad escludere l’utilizzo del contante per l’erogazione delle retribuzioni, anche attraverso l’acquisizione di prove documentali, la nota afferma che qualora risulti dubbia la corresponsione delle somme con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore con gli istituti di credito coinvolti.

Il caso emblematico è quello delle retribuzioni accreditate con bonifico bancario. Qui gli ispettori possono inoltrare un’istanza di verifica direttamente alla banca in cui il datore ha accesso il conto corrente da cui sono stati disposti i bonifici.

Con l’istanza, gli organi di vigilanza chiederanno all’istituto di accertare se nel periodo oggetto di ispezione sono stati inoltrati degli ordini di bonifico in favore di una serie di codici IBAN, identificativi dei conti presso i quali i dipendenti hanno richiesto l’accredito dello stipendio.

A verifica completata, la banca del datore di lavoro dovrà fornire, per ogni bonifico, le seguenti informazioni:

  • Data di regolamento;
  • Codice identificativo dell’operazione;

La nota tuttavia specifica che la banca, se da un lato può dare conferma dell’avvenuta esecuzione dell’operazione e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, dall’altro non è in grado di dichiarare se il pagamento è stato definitivamente effettuato in considerazione delle ipotesi di richiamo del bonifico che intervengono anche a notevole distanza di tempo.

Divieto di stipendio in contanti: pagamenti superiori a 3 mila euro

La nota chiarisce che anche che, laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo  mensile complessivamente pari o superiore a € 3.000, si configura, altresì, la violazione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 che andrà segnalata alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo dove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito amministrativo di cui al successivo art. 58.

Paolo Ballanti

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