Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no
Vediamo ora nel dettaglio tutte le nuove regole e le restrizioni applicate con il decreto del 13 marzo rispetto eventuali spostamenti interni ed esterni al proprio Comune e verso le seconde case.
Spostamenti all’interno del Comune
L’Italia si colora di rosso e arancione. Nel nuovo decreto legge applicato a partire dal 15 marzo su tutto il territorio nazionale scompare dalla lista delle fasce di colore in cui l’Italia è divisa da mesi la zona gialla. Da lunedì 15 marzo, infatti, ogni regione compresa nell’area di basso rischio si ritrova automaticamente spostata in zona arancione.
Ma cosa cambia rispetto la circolazione effettuata all’interno del proprio comune? Per rispondere a questa domanda occorre operare una distinzione tra le zone rosse e quelle arancioni.
In zona arancione è possibile spostarsi all’interno del proprio Comune di appartenenza:
- una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata nello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
- a tutti coloro che vivono in un Comune con un massimo di 5 mila abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia;
- nei giorni tra il 3 e il 5 aprile 2021 tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche), diventerà zona rossa e sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione;
- è sempre consentito il rientro alla propria abitazione, residenza o domicilio, dunque sono comprese le seconde case in cui è possibile recarsi.
In zona rossa:
- il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (escluse le zone bianche), sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione;
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre concesso, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione;
- non sono consentite le visite ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, a tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
- è possibile effettuare spostamenti verso le seconde case rispettando le condizioni sotto elencate;
- è possibile fare passeggiate o attività motorie individuali rimanendo nei dintorni di casa, da soli o in compagnia di minori e persone non autosufficienti.
Importante ricordare che la possibilità di raggiungere le proprie seconde case ubicate dentro e fuori la propria regione potrebbe essere soppressa attraverso le Ordinanze regionali o locali.
Zona rossa, nuovo decreto Covid: la mappa, tutte le regole e le restrizioni
Spostamenti all’esterno del Comune
Sia in zona rossa che in zona arancione rimarrà in vigore il divieto di effettuare spostamenti al di fuori del proprio Comune di appartenenza, salvo per i motivi seguenti:
- salute;
- necessità;
- lavoro;
- ricongiungimento tra coniugi/partner solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione;
- andare ad assistere parenti o amici non autosufficienti;
- svolgere attività assistenziali nell’ambito di un’associazione di volontariato
- raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé (sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti);
- rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione.
Nuovo Decreto covid: tutte le regole e restrizioni da lunedì 15 marzo al 6 aprile
Spostamenti verso le seconde case
Nelle Faq di Governo è possibile leggere che “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2“.
Di conseguenza si può affermare che, sia nelle zone arancioni che nelle zone rosse rimane, come da precedente decreto, possibile effettuare spostamenti verso le proprie seconde case, seguendo la disposizione per cui è consentito fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vi sono comunque delle limitazioni in merito:
- è consentito solo a coloro che dimostrino di avere il titolo di proprietario dell’immobile (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata);
- sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione);
- la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo;
- vi si può recare unicamente il nucleo familiare convivente con il possessore del titolo (esclusi dunque gli amici o i parenti non conviventi).
Tale libertà non è invece concessa in Campania e in Lombardia, dove i Presidenti di Regione Vincenzo De Luca e Attilio Fontana hanno firmato un’ordinanza per impedire gli spostamenti verso le seconde case:
- in Campania, con l’Ordinanza del 15 marzo, dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 saranno vietati gli spostamenti verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile;
- in Lombardia, già in atto a partire dall’Ordinanza della Regione Lombardia del 4 marzo 2021, vige il divieto di recarsi in abitazione diversa dalla principale e il divieto per i non residenti di raggiungere le seconde case in Lombardia.
Spostamenti a Pasqua
Oltre a stabilire l’eliminazione della zona gialla, il nuovo decreto mette in atto delle misure ancora più stringenti per il periodo pasquale, compreso tra il 3 e il 5 di aprile. In questi giorni tutta l’Italia diventerà zona rossa, ad esclusione dell’unica attuale zona bianca, la Sardegna, che rimarrà tale.
Le regole adottate rimarranno le stesse della zona rossa per i giorni del 3, 4 e 5 aprile 2021, ma con una novità: sarà possibile spostarsi, ma una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata all’interno della stessa Regione, per visitare amici e parenti. Tale spostamento è tuttavia concesso in maniera circoscritta alle ore escluse dal coprifuoco, dunque dalle 5 del mattino fino alle 22 di sera.
Spostamenti tra Regioni
Con il nuovo decreto legge del 13 marzo valido fino al 6 aprile 2021 rimane comunque in vigore il divieto di spostamento fra regioni, salvo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- lavoro;
- salute;
- necessità;
- per dare assistenza a persone non autosufficienti;
- per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
Si ricorda inoltre che ogni spostamento non consentito dovrà essere motivato, al momento di un eventuale controllo da parte delle Forze dell’Ordine, attraverso la compilazione del modulo di autocertificazione.
Autocertificazione covid 2021: consulta, compila e stampa il modulo
(Fonte: Governo italiano)
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L’opera si prefigge lo scopo di fornire al lettore uno strumento utile per inquadrare l’istituto delle locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e per collocarlo nel contesto delle locazioni transitorie e turistiche (Capitolo I); verrà quindi analizzata la norma istitutiva del “Regime fiscale delle locazioni brevi”, anche alla luce delle novità amministrative e fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) (Capitolo II), destinando alla parte finale dell’opera (Capitolo III) l’analisi degli aspetti relativi alle possibili ricadute dell’istituto in ambito condominiale e alla tutela processuale.In calce a molti degli argomenti esaminati, il testo sarà integrato della relativa rassegna giurisprudenziale, nel tentativo di restituire al lettore un aggiornamento sull’interpretazione degli istituti giuridici da parte delle Corti (di merito, di legittimità e di giustizia europea).Ilaria OttolinaAvvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di Diritto delle locazioni, Condominio e Diritto urbanistico.
Ilaria Ottolina | 2021 Maggioli Editore
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