Sportello sui diritti dello studente. Il Compito in classe: alcune considerazioni giuridiche

Scarica PDF Stampa
È possibile fissare due compiti in classe nello stesso giorno? È possibile far recuperare ad uno studente un compito in classe non svolto. Considerazioni giuridiche per studenti e docenti.

È possibile fissare due compiti in classe nello stesso giorno?

Una ricerca per tabulas, purtroppo, non restituisce risultati soddisfacenti. Nessuna norma disciplina nel dettaglio la calendarizzazione dei compiti in classe, ma è ragionevole ritenere che i docenti debbano sempre agire nel rispetto dei diritti degli studenti per come definiti nella cornice dell’apposito “Statuto” (il DPR n.249/1998). Il quarto comma dell’art. 2 prevede espressamente che:

I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Anche l’organizzazione della didattica, pur col protagonismo assoluto della figura del docente, è quindi soggetta ad una attività di concertazione e di monitoraggio delle opinioni degli studenti. Occorrerebbe in principio verificare se gli studenti hanno consentito (o persino richiesto) allo svolgimento di due compiti in classe nello stesso giorno. Se il loro consenso è unanime e validamente prestato, alcun problema viene in rilievo.

Anche in caso contrario, in linea generale, nessuna norma vieta a due distinti docenti in servizio di proporre compiti in classe nello stesso giorno, se le esigenze didattiche lo richiedono e la somministrazione consecutiva non comprime i diritti degli studenti ad una valutazione imparziale, obiettiva e non distorsiva.

Nel caso in cui gli studenti ritengano che i due compiti congiuntamente possano concretamente nuocere al proprio profitto, all’efficacia della propria performance od alla pacifica organizzazione della didattica, possono consultare i docenti e chiederne il differimento. In seconda istanza, le proprie ragioni possono essere sottoposte al Dirigente Scolastico, che provvede secondo necessità.

Occorre tenere presente che non è possibile formulare una risposta assertiva al suo quesito. Occorre valutare case by case se i diritti degli studenti subiscono un’atrofia, la sua eventuale entità ed il margine di manovra nella riorganizzazione del calendario delle prove.

Le auguro buon lavoro e mi complimento per la sua coscienza deontologica e per la sua attenzione ai diritti degli studenti.

È possibile far recuperare ad uno studente un compito in classe non svolto?

Lo Statuto (e, sulla sua scorta, l’universo confuso di leggi satellite e di circolari ministeriali) riconosce il diritto dello studente ad una valutazione il più possibile obiettiva ed equa.

Sulla specifica circostanza del “recupero” di un compito in classe, la normativa serba il più totale silenzio. Che, nella prassi, molti docenti siano soliti programmare compiti di “seconda battuta” è pacifico.

Anche in questo caso, occorre abbandonare la ricerca di un precetto risolutivo per prediligere un approccio più plastico e discorsivo. Ogni studente, per poter essere fisiologicamente valutato nel momento dello scrutinio finale, deve essere stato assoggettato a verifica un numero “congruo” di volte (secondo la giurisprudenza, tre). In quest’ottica, il recupero del compito svolge la imprescindibile funzione di assicurare tale congruità, a beneficio tanto del docente quanto dello studente.

Se il docente, possibilmente di concerto con lo studente (o quanto meno avendogli preventivamente specificato modalità e dinamiche), programma un compito “di seconda battuta”, nessuna obiezione. Almeno fino a quando non ne derivi un nocumento all’obbiettività ed alla serenità della valutazione: se lo studente “recuperante” dovesse trovarsi per qualsiasi ragione in una situazione ingiustificatamente deteriore rispetto ai compagni, si attiverebbe l’egida delle tutele legali. Lo studente ha infatti diritto ad una valutazione imparziale e non discriminatoria.

In sintesi, il compito di recupero deve essere, per strutturazione e difficoltà, simile e comparabile al primo compito. Un compito sproporzionatamente più complesso, infatti, inquinerebbe l’equità della valutazione e genererebbe stratificazioni discriminatorie nel contesto “classe”.

Un’ultima considerazione: lo studente dovrebbe avere la possibilità di sapere anticipatamente le modalità dello svolgimento del compito di recupero e dovrebbe poter conferire col docente per poter ottenere tutte le informazioni supplementari utili.

 

Davide Gambetta

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento